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Normativa e prassi

Non si “tocca” l’aliquota Irap
delle pubbliche amministrazioni

Gli automatismi fiscali che modificano le percentuali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani di rientro dai deficit sanitari non coinvolgono le Pa

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Nessuna maggiorazione e, dunque, aliquota Irap fissa all’8,5% per le amministrazioni pubbliche, anche nel caso in cui si realizzino le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali. È quanto precisa il Dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2021.
Il documento di prassi risponde al quesito di una società che chiede se la maggiorazione dello 0,15% dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, prevista dal comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate dello scorso 1° luglio, per le regioni Calabria e Molise, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari, sia applicabile anche alle amministrazioni pubbliche (vedi articolo “Calabria e Molise: più Irap e Irpef per rinforzare il sistema sanitario”).
Il parere del Dipartimento è supportato dal quadro normativo che disciplina l’imposta. L’attenzione va posta, in particolare, sulle condizioni che comportano l’automatica applicazione nella misura massima dell'addizionale regionale Irpef e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'Irap.

Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive sono definite dall’articolo 16 del Dlgs n. 446/1997, istitutivo del tributo.
Il comma 1 della norma stabilisce che l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria al 3,9 per cento. Il successivo comma 2 fa salire l’aliquota all’8,5% in caso di amministrazioni pubbliche. Altre percentuali sono previste dal comma 1-bis per categorie specifiche.

Il successivo comma 3 consente alle Regioni e alle Province autonome di aumentare fino a un massimo dello 0,92% le sole aliquote dei commi 1 e 1-bis con la possibilità di differenziare le maggiorazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
Dalla disposizione appare chiaro, quindi, che le amministrazioni pubbliche (comma 2) restano fuori dall’applicazione di eventuali variazioni.

L’attribuzione di carattere “speciale” dell’aliquota per le Pa diventa sostanziale in caso degli automatismi fiscali previsti dal comma 3 e che trovano fondamento nell’articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004. La diposizione prevede che nel caso in cui non siano stati tempestivamente adottati da parte della Regione interessata i provvedimenti necessari per la copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario vengono applicate, nella misura massima prevista dalla normativa in vigore, l'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap con la conseguenza che i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti per quell’anno, sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.

Il Dipartimento osserva che la norma fa specifico riferimento all’applicazione delle “maggiorazioni” dell’aliquota Irap nella misura massima prevista dalla normativa vigente, da cui si deduce che l’incremento automatico possa interessare esclusivamente quelle aliquote che, secondo l’articolo 16 del Dlgs n. 446/1997, possono essere maggiorate.
Va da sé, a questo punto, che l’aliquota “speciale” dell’8,5% destinata alle amministrazioni pubbliche non possa essere maggiorata perché non soggetta all’aggiornamento automatico.

La risoluzione riporta altri esempi in materia di deficit sanitari che portano alle stesse conclusioni. Tra questi, l’ipotesi in cui le regioni sottoscrivono un accordo con lo Stato contenente un Piano di rientro dai deficit sanitari per i quali l'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009 stabilisce che “resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
Oppure, nel caso in cui sia stato accertato, in sede di verifica annuale, dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dalle passività relative alla sanità, non abbiano raggiungimento gli obiettivi previsti, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario.
In tal caso è previsto l’incremento automatico nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota Irap e dello 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef rispetto al livello delle aliquote in vigore.
L’incremento di 0,15% dell’aliquota Irap si aggiunge alle maggiorazioni dell’aliquota Irap disposte dal comma 80 dell’articolo 2 della legge n. 191/2009, che siano scattate automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004. Ne consegue che l’incremento dello 0,15% non può riguardare l'aliquota dell'8,5% stabilita per le amministrazioni pubbliche alla quale, come risulta dal quadro normativo, non possono essere applicate le maggiorazioni Irap.

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