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Normativa e prassi

Niente Iva sui contributi versati
per sostenere petizioni online

L'esclusione dal campo d'applicazione dell’imposta avviene ogni volta che chi riceve la quota non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione

petizioni

I contributi erogati alla piattaforma internet per un “programma di sottoscrizione” da parte di sostenitori di petizioni non sono il corrispettivo di una specifica prestazione ma servono a finanziare il funzionamento in generale della società che gestisce il sito, come elargizioni di denaro a fondo perduto. Le somme versate, pertanto, sono fuori campo Iva, sempre a patto che al sottoscrittore non sia riconosciuto il diritto di usufruire di specifiche prestazioni. Questa la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 632 del 29 settembre 2021.

La richiesta riguardante il corretto regime Iva applicabile ai contributi versati dai suoi sostenitori residenti in Italia, aderenti al programma di sottoscrizione arriva da una società che gestisce una piattaforma internet, di sua proprietà, di petizioni online per permettere a chiunque di avviare - gratuitamente - una campagna/petizione su un qualsiasi tema o argomento.
La società istante fa presente che si tratta di una Public Benefit Corporation ("PBC") cioè di un una entità giuridica che negli Stati Uniti può essere assunta da imprese guidate prioritariamente da una missione sociale e che nelle PBC di diritto statunitense il profitto è bilanciato dal fine sociale e di interesse pubblico che devono perseguire; in qualità di B Corporation ha superato, e deve periodicamente superare, regolari verifiche da parte dell'ente internazionale indipendente e no-profit B Lab che misura, controlla e documenta lo stato della governance aziendale, i benefici per i dipendenti, la qualità delle relazioni tra l'azienda e la comunità circostante e la performance aziendale relativa alla tutela dell'ambiente; è considerata "soggetto passivo", ai sensi dell'articolo 9 della direttiva n. 2006/112/Ce e del Dpr n. 633/1972 per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato realizzate nell'esercizio di imprese ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Iva.
L’istante fa presente che l’'iscrizione alla piattaforma e il lancio di una petizione/campagna è completamente gratuito. Ciascuno però, a prescindere dall'iscrizione alla piattaforma, o dall'avere lanciato o promosso una campagna, può sostenere la società che gestisce la piattaforma attraverso una donazione/contributo.
In particolare, la società istante precisa che le modalità di contribuzione/donazione che accetta sono essenzialmente due: il programma di sottoscrizione e le petizioni sponsorizzate (promoted petitions). Aderendo al programma di sottoscrizione il sostenitore può contribuire, con liberi versamenti periodici decisi da lui, a finanziare la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della piattaforma e il progetto portato avanti dalla società.
Il versamento del contributo non comporta alcun obbligo da parte della società nei confronti del sostenitore se non quello di tenerlo informato, tramite email, sull'organizzazione di eventi, sull'impatto e sui risultati ottenuti.
Attraverso le petizioni sponsorizzate la campagna è portata all'attenzione degli utenti insieme alla richiesta di partecipazione e di contribuzione; la società si impegna a promuovere la petizione su vari canali, sui social media e via mail.
I fondi provengono esclusivamente da soggetti privati e sono poi utilizzati dalla società istante per sostenere i costi operativi della sua attività e inoltre una parte dei fondi raccolti è donata annualmente ad una Fondazione no profit, separata rispetto alla società stessa, che ha lo scopo di favorire l'accesso a internet – e quindi alla piattaforma- da parte degli utenti delle aree più svantaggiate (Paesi del Terzo Mondo).

La società istante ritiene che i contributi versati dai sostenitori rientrino nell'ambito dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto Iva, in base al quale non sono considerate cessioni di beni "le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro" in quanto si tratta di contributi “a fondo perduto” e non come corrispettivo di una prestazione dei servizi o cessione di beni.

L’Agenzia concorda con l’istante e argomenta la propria posizione prendendo in esame la normativa nazionale e comunitaria, nonché diversi documenti di prassi.
In particolare, gli articoli 2 e 73 della direttiva Iva stabiliscono che sono soggette a Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate “a titolo oneroso” sul territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo d'imposta che agisce in quanto tale e che sono effettuate “a titolo oneroso” “soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.... ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell'ambito di un siffatto rapporto giuridico” (Corte di Giustizia, sentenza 5 luglio 2018, C-544/16).

In conformità alla normativa comunitaria anche l’amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che un contributo è rilevante ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, cioè quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (cfr. tra tutte, circolare n. 34/2013 e risoluzioni n. 21/2005 e n. 16/2006).
Pertanto il contributo diventa oneroso e dà luogo a un’operazione rilevante ai fini Iva quando l’importo ricevuto dal beneficiario rappresenta il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Inoltre un contributo può considerarsi a fondo perduto se il soggetto che lo eroga non si attende dal beneficiario alcun vantaggio economico o alcuna controprestazione.

Ebbene, a parere dell’Agenzia, nel caso in esame, i contributi riguardanti il programma di sottoscrizione servono a finanziare il funzionamento "in generale" della società, piuttosto che risultare il corrispettivo di una specifica prestazione e vengono, quindi, considerati mere movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall'ambito applicativo dell'Iva, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto Iva.
Diversamente, conclude l’Agenzia, sarebbe se i contributi versati alla piattaforma oltre a dare la qualifica di “sottoscrittore” a colui che li eroga, gli riconosca il diritto a usufruire di specifiche prestazioni (cfr. risoluzione n. 384040/1981).

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