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Normativa e prassi

Nessun pregiudizio alla detrazione
per chi supporta la vaccinazione

Le misure straordinarie di esenzione o riduzione delle aliquote Iva adottate per velocizzare la campagna di contenimento della pandemia non incide sul diritto a recupero dell’imposta

covid

Con la risposta n. 541 del 9 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate dà il via libera all’applicazione dell’esenzione Iva, prevista dalla legge di bilancio 2021, senza conseguenza in tema di diritto alla detrazione d’imposta, per i servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti-Covid svolti da una cooperativa a favore della Ulss di competenza.
Le attività svolte consistono nell’accettazione, registrazione dei dati, stampa etichette e rilascio dei certificati vaccinali.
L’agevolazione oggetto dell’interpello è prevista dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 178/2020. La disposizione, sulla scia della di direttiva Ue n. 2020/2020, esenta da Iva le cessioni dei vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi connesse alla vaccinazione, senza che ciò produca effetti sulla detrazione dell’imposta. È una misura temporanea (applicabile fino al 31 dicembre 2022) e straordinaria volta a velocizzare e facilitare la campagna di contenimento dei contagi, prevedendo che gli Stati membri possono adottare un'aliquota ridotta o l'esenzione dall’Iva con diritto a detrazione per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e di vaccini contro il Covid-19 e per i servizi strettamente ad essi connessi.

L’Agenzia ricorda la risposta n. 354/2021 (vedi articolo “Tamponi antigenici e test sierologici, cessione esente fino a tutto il 2022”) con la quale ha precisato che rientrano tra le prestazioni di servizi strettamente connesse, senza Iva, (previste dal comma 452, articolo 1, legge di bilancio 2021) anche quelle “aventi ad oggetto l'effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l'intervento di un operatore socio-sanitario”. Mentre la circolare n. 26/2020 ha chiarito che in caso di cessioni dei beni indicati all'articolo 124 del decreto “Rilancio” a “favore di uno dei soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 12) del Decreto IVA, la norma temporanea di maggior favore, che prevede l'esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull'esenzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di detraibilità”.

Il quadro normativo descritto fa ritenere che le attività di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione svolte dalla cooperativa, a favore della Ulss, rientrino tra le prestazioni di servizi strettamente connesse ai vaccini anti-Covid previste dal suddetto comma 452, in quanto facilitano e velocizzano l’accesso della cittadinanza alla campagna vaccinale.
Pertanto, conclude l’amministrazione, i vaccini possono essere acquistati dall’unità locale socio-sanitaria in esenzione da Iva, senza conseguenza per l’istante ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta.

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