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Normativa e prassi

Nel layout del documento commerciale
la soluzione a due nuovi dubbi “tecnici”

Tipi dati per corrispettivi: la risposta alloggia nelle specifiche tecniche che definiscono le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici e i termini per effettuare le operazioni

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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri: l’Agenzia fornisce i chiarimenti a due contribuenti che svolgono attività di commercio al minuto, con un volume di affari superiore a 400mila euro annui e sono tenuti dal 1° luglio 2019 alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il primo quesito è sollevato da una società che nell’attività di ristorazione con somministrazione emette due distinti documenti fiscali, lo scontrino fiscale rilasciato a ciascun cliente e la fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti dell'emettitore di buoni pasto (risposta n. 419/2019). Con la risposta n. 420/2019, l’Agenzia specifica l’apposita stringa informatica ove indicare l’applicazione del metodo della ventilazione dell’Iva sui corrispettivi.

L’amministrazione ricorda che, in base all’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 - fatta eccezione per le operazioni esonerate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 (“Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”) - memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, "[...] mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati [...]".

Il dubbio sul pagamento con buoni pasto
La risposta n. 419 fornisce delucidazioni a una società che svolge attività di ristorazione in diversi punti vendita, che, abilitata alla ricezione di buoni pasto (cartacei ed elettronici), si trova a ricevere pagamenti dai consumatori in parte con il buono pasto e in parte in contanti o altro pagamento elettronico. In tal caso, l’operatore in cassa rilascia uno scontrino fiscale che riporta l'importo totale della consumazione, l'indicazione della quota relativa all'Iva a debito e le due diverse modalità di pagamento ricevute. I dati vengono poi trasmessi all'Agenzia delle entrate nei termini normativi.
Inoltre, l'istante dichiara di emettere mensilmente regolare fattura elettronica riepilogativa per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti da parte della società emettitrice dei buoni pasto.
In pratica, la società istante emette due distinti documenti fiscali, lo scontrino fiscale rilasciato a ciascun cliente e la fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti dell'emettitore di buoni pasto, entrambi con Iva a debito, che vengono trasmessi ed elaborati dall'Agenzia delle entrate, mentre al momento della redazione della liquidazione periodica Iva e con riferimento ai pagamenti ricevuti tramite ticket, al fine di evitare duplicazioni, liquida l'Iva a debito una sola volta. La società chiede chiarimenti sulla correttezza della procedura svolta, temendo che ci sia un’incongruenza tra i dati comunicati e quelli in possesso all'Agenzia delle entrate, alla quale risulterà sempre un’Iva dovuta superiore a quella dichiarata.
Per rispondere al dubbio, l’Agenzia, dapprima richiamando il Dm n. 122/2017, che fornisce la definizione di "buono pasto" o "ticket restaurant" e precisa all’articolo 5 che al momento del pagamento (rimborso del buono) si attua l'esigibilità dell'imposta, fa riferimento al “Layout del documento commerciale”, definito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016, modificato con provvedimento del 18 aprile 2019, ove è previsto, tra le diverse voci, anche il “non riscosso”, ossia l'indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato (tramite contanti o strumenti elettronici) e che confluisce sia nella memoria permanente dei registratori telematici, denominata "dispositivo-giornale di fondo elettronico" o “dgfe”, sia nelle informazioni da trasmettere telematicamente, come riportate nell'allegato "Tipi dati per corrispettivi ".
In particolare, nei “Dati RT”, blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici, alla voce 4.1.4 “Ammontare”, si specifica che “Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l'ammontare delle vendite, senza sottrarre l'ammontare dei resi e degli annulli”. Nelle specifiche tecniche, poi, è detto a chiare lettere: nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l'aliquota Iva propria di ciascun prodotto, sebbene tale Iva non rappresenti l'imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa.
Nel tracciato "Allegato - Tipi dati per i corrispettivi" i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota. Nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l'aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande.
E inoltre, non sussiste il dubbio di una duplicazione del debito Iva, ipotizzato dall’istante, poiché la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, dovendo partecipare alla sola liquidazione, con cadenza mensile o trimestrale, dell'imposta propria di quel momento.

L’indicazione della ventilazione nel documento
Con la risposta n. 420 pubblicata il 23 ottobre 2019, l’Agenzia promuove la soluzione prospettata dall’istante, che effettua la vendita di oltre 10.000 articoli soggetti ad aliquote Iva diverse e, non disponendo di un sistema informatico in grado di leggere tramite scanner le aliquote, utilizza il metodo della ventilazione per la liquidazione dell'imposta. Il contribuente vuole sapere se può emettere il documento commerciale, che deve rilasciare alla clientela come stabilito dal Dm 7 dicembre 2016, senza l'indicazione dell'aliquota Iva applicata, poiché adotta appunto il metodo della ventilazione.
I tecnici delle Entrate concordano con l’istante e chiariscono che nelle specifiche tecniche contenute nell'allegato al provvedimento più volte richiamato "Tipi dati per corrispettivi - versione 6.0", è indicata un'apposita stringa informatica (4.1.3) in cui indicare l'applicazione del metodo della ventilazione dell'Iva sui corrispettivi. Inoltre, l’Agenzia precisa che nell’allegato al provvedimento viene definito il Layout del documento commerciale che prevede l'esposizione dell'aliquota Iva applicata e sono individuate delle codifiche per poter indicare l'eventuale esenzione, non imponibilità e altri casi di esclusione dell'Iva.
Nel caso in esame, risolve l’Agenzia, per evitare di indicare l’aliquota Iva nel documento commerciale, non rilevabile all'atto della cessione dei singoli beni per le ragioni descritte, l’istante può inserire nel documento stesso la dicitura "AL - Altro non IVA".

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