Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Monitoraggio fiscale: cambiano
modalità e termini di comunicazione

La legge europea 2013 ha riformulato la disciplina relativa ai trasferimenti da o verso l’estero di denaro e altri mezzi di pagamento attraverso gli intermediari finanziari

testo alternativo per immagine
Cambiano le modalità e i termini di trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte dagli intermediari finanziari, delle comunicazioni riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero.
Le modifiche fanno seguito all’entrata in vigore della “legge europea” 97/2013 che, nell’intervenire sulla disciplina del monitoraggio fiscale allineandola a quella prevista in materia di antiriciclaggio, ha innalzato l’attuale soglia di 10mila euro che fa scattare l’obbligo comunicativo.
A partire dalle operazioni effettuate nel 2014, andranno segnalate tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro, anche nel caso in cui il trasferimento avvenga con più operazioni che appaiono collegate tra loro per realizzare un’operazione frazionata.
Il provvedimento del 24 aprile stabilisce le nuove modalità e i termini di trasmissione delle nuove comunicazioni.
 
Alcune definizioni, per cominciare
Gli intermediari finanziari tenuti alla comunicazione sono: banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Sim, Sgr, Sicav, assicurazioni, agenti di cambio, società di riscossione tributi, intermediari iscritti all’albo ai sensi dell’articolo 106 del Testo unico bancario, società fiduciarie, succursali dei soggetti citati aventi sede legale in uno Stato estero, insediate in Italia, Cassa depositi e prestiti, fiduciarie, cambiavalute e altri soggetti individuati dal Tub.
Individuati i soggetti obbligati all’adempimento, vediamo l’elenco dei mezzi di pagamento da comunicare: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento che permette di trasferire, movimentare o acquisire, anche telematicamente, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
 
La comunicazione
I soggetti tenuti alla comunicazione devono inviare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro, anche attraverso movimentazione di conti, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni.
Nella comunicazione devono essere indicati:
  • data, causale (vedi tabella), importo e tipologia dell’operazione
  • eventuale rapporto movimentato e, in caso di operazione fuori conto, eventuale presenza di denaro contante
  • dati identificativi dei clienti (compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica) che dispongono l’ordine di pagamento
  • dati identificativi dei clienti destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi
  • se presenti, dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.
TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE
CAUSALE
BONIFICI DA E PER L’ESTERO
AA, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO DA ESTERO
72, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. La causale si riferisce ad accrediti provenienti dall’estero a favore di un operatore commerciale italiano in virtù dell’utilizzo del CD a valere su una esportazione verso il paese ordinante il bonifico
ADDEBITO O PAGAMENTO PER UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO SU ESTERO
44, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell’operazione inversa alla causale 72. Quindi l’addebito con flusso verso l’estero si riferisce ad operazione di importazione effettuata da operatore commerciale italiano
PAGAMENTO RIMESSE DOCUMENTATE DA E PER L’ESTERO
BQ, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi di pagamento fatto a fronte di una operazione commerciale sottostante che è andata buon fine, in questo caso acquisto di prodotti dall’estero
INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L’ESTERO
BP, indicata nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell’operazione inversa alla BQ, quindi incasso per la vendita di un prodotto fatta sull’estero.
Il primo invio nel 2015
Per comunicare i dati, gli operatori finanziari dovranno utilizzare l’infrastruttura informatica Sid (Sistema di interscambio dati), secondo le modalità fornite con il provvedimento 25 marzo 2013.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2014, sarà pubblicato il tracciato record da utilizzare per la trasmissione dei dati mentre, entro il 31 marzo 2015, sarà reso disponibile il software di comunicazione.
La comunicazione andrà trasmessa, con cadenza annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa all’anno di riferimento della comunicazione.
 
Le nuove regole si applicano a partire dalla comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 2014; per quelle del 2013, valgono ancora i termini e le modalità fissate dal provvedimento 28 luglio 2003.
 
La certificazione dell’Agenzia
Entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file, l’Agenzia, in caso di controllo formale positivo, certificherà l’avvenuta presentazione della comunicazione tramite una ricevuta, con l’indicazione dell’identificativo del file attribuito dall’utente e il protocollo attribuito al file.
Nell’ipotesi di mancata accettazione della comunicazione per non adeguatezza alle regole di trasporto, per anomalie nella nomenclatura del file, per irregolarità nella struttura dei dati o per incongruenze tra i dati comunicati, verrà invece inviata una ricevuta di scarto. In tal caso, la comunicazione si considera non presentata e nella ricevuta saranno indicati, oltre all’identificativo e al protocollo del file, il motivo dello scarto della comunicazione. L’utente dovrà valutare le azioni da intraprendere per correggere gli errori riscontrati e, se l’azione correttiva dovesse richiedere una nuova trasmissione del file, il reinvio andrà effettuato entro i due mesi successivi alla ricezione della comunicazione.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/monitoraggio-fiscale-cambiano-modalita-e-termini-comunicazione