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Normativa e prassi

Locazione unitaria di 12 immobili,
ok al credito botteghe per i due C1

Il bonus andrà calcolato per la parte di canone riferibile ai due negozi classificati come C1, da determinare in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi

bottega

Il titolare di un contratto di locazione avente ad oggetto distinte unità immobiliari, di cui solo due appartenenti alla categoria catastale C1 riferibile a “negozi e botteghe”, può fruire del credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia scorporando i canoni dei due immobili ai quali può essere applicata l’agevolazione, escludendo così gli altri. È la sintesi della risposta n. 321/2020 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante in particolare chiede, nel caso in cui l’Agenzia ritenga che possa fruire dell’agevolazione per i due negozi, quale sia il criterio da utilizzare per riparametrare il canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale in esame,. Secondo la soluzione prospettata, lo stesso istante ritiene possibile determinare il canone di locazione dei due negozi, in proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C1 rispetto al canone complessivo.
L’Agenzia ricorda in primo luogo che l’agevolazione in esame è stata introdotta dall’articolo 65 del  Dl n. 18/2020 (Cura Italia) che ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Si tratta quindi di un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile momentaneamente inutilizzato.
Per la fruizione del bonus il locatario deve:

  • essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali
  • essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

La circolare n. 8/ 2020 ha chiarito che, in coerenza con la finalità della norma, il credito matura a seguito dell'avvenuto pagamento del canone stesso e sono esclusi dall'agevolazione i contratti di locazione di immobili appartenenti ad altre categorie catastali, anche se hanno una destinazione commerciale.
Ciò premesso, in presenza di tutti gli altri requisiti necessari all’applicazione del beneficio, l’Agenzia, in linea con la soluzione proposta dall’istante, ritiene che sia possibile la fruizione del credito d’imposta in esame, per i due fabbricati censiti nella categoria catastale C/1. La parte di canone riferibile ai due immobili sarà, quindi, determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi, con le modalità indicate nella circolare n. 26/2011 (esempio n. 6) in cui erano stati forniti analoghi chiarimenti per la determinazione del canone ai fini della cedolare secca.

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