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Normativa e prassi

Locazione negozio, il modello Rli
per “riacchiappare” la cedolare secca

L’opzione di adesione può essere esercitata al momento della registrazione del contratto, e vale per tutta la sua durata, oppure in occasione del rinnovo, e vale per gli anni successivi

cedolare secca proroga

Può aderire alla cedolare secca per gli anni successivi, il contribuente che, nel 2019, ha affittato un locale commerciale sottoscrivendo un contratto di tipologia S/1 (affitto non a uso abitativo) con decorrenza 1° febbraio 2019-31 gennaio 2025. L’opzione deve essere esercitata presentando il modello Rli 30 giorni prima della scadenza della proroga del contratto.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 190/2020, ricalca, in pratica, quanto già precisato con la risposta n. 184/2020, nella quale veniva affrontato un caso analogo (vedi articolo “Contratto affitto negozio prorogato: cedolare secca ancora accessibile”) e che, quindi, ha richiesto il ricorso al medesimo inquadramento normativo.

In sintesi, l’istante, il 20 febbraio 2019, ha sottoscritto un contratto di affitto relativo a un locale commerciale e cioè prima che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 59, legge n. 145/2018) estendesse la possibilità di applicare il regime agevolativo (articolo 3, Dlgs n. 23/2011) anche ai canoni percepiti per la locazione di immobili di classe catastale C/1 (negozi e botteghe, con determinate caratteristiche) e relative pertinenze a partire dallo scorso anno.
Descritti gli ambiti applicativi del regime facoltativo, l’Agenzia conferma che data, classe di immobile e tipologia di locazione corrispondono ai requisiti richiesti per l’applicazione del beneficio.
Per completare il quadro, la risposta fa poi riferimento (come avvenuto per la risposta n. 184/2020 su richiamata) alla circolare n. 26/2011 secondo cui in caso di proroga, anche tacita, la scelta a favore del regime facoltativo deve avvenire entro il termine di versamento dell'imposta di registro tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (Rli). Tale circostanza rispecchia il quesito dell’interpello, ai sensi del citato comma 59, articolo 1 della legge di bilancio 2019.
Il documento richiama, inoltre, la circolare n. 8/2019, con la quale l’Agenzia ha precisato che l’opzione deve essere espressa al momento della registrazione del contratto di locazione ed è valida per l’intera durata del rapporto, salvo revoca.
Ma nel caso in cui (come accaduto nell’interpello) ciò non fosse avvenuto, è possibile accedere alla cedolare secca per le annualità successive aderendo entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo per il periodo di riferimento e cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Stessi termini per esercitare la revoca dal regime.
Per quanto riguarda le modalità, il documento di prassi ricorda che l’adesione alla cedolare secca o la modifica dell’opzione possono essere effettuati tramite il modello Rli inviato online attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (software Rli o Rli-web) o presentato presso l’ufficio di registrazione del contratto.
In conclusione, l’istante, anche se non ha scelto la cedolare secca all’inizio del rapporto, ovvero nel 2019, potrà aderire al regime per le annualità successive a quella di stipula del contratto, come indicato nella circolare n. 8/2019 e, quindi, presentando il modello Rli entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

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