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Normativa e prassi

Iva e commercio elettronico,
recepite le indicazioni Ue

In vigore dal 1° luglio 2021 le disposizioni unionali finalizzate a semplificare gli obblighi Iva per i transfrontalieri e rendere più efficace la riscossione dell’imposta nel settore

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Approvato lo scorso 20 maggio dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente, Mario Draghi, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, entra in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 83/2021, che recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva Ue n. 2017/2455, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C (Business to consumers), e le disposizioni della direttiva Ue n. 2019/1995 sulle vendite a distanza e su alcune cessioni nazionali di beni.

La nuova normativa di ispirazione europea, che entra in vigore dal prossimo 1° luglio, punta a semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nel commercio elettronico transfrontaliero, diretto e indiretto, e impatta fortemente sugli obblighi fiscali relativi a questi scambi di beni e servizi. Con le nuove regole sono istituiti anche i nuovi regimi speciali One stop shop (Oss nel quale confluirà il Moss), e Import one stop shop (Ioss).
Con l’adozione dei due nuovi regimi opzionali, l’Italia dà attuazione al “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio documento sulla strategia per il mercato digitale in Europa (Digital Single Market Strategy) e uno dei pilastri della riforma globale dell’Iva rappresentata dalla Commissione europea nel Vat action plan del 2016.
L’operatività di queste norme era inizialmente prevista per il 1° gennaio del 2021, ma è stata posticipata in considerazione della diffusione della pandemia.

Il provvedimento pubblicato ieri introduce le disposizioni unionali che intendono ridurre gli oneri connessi alla fornitura dei servizi Tte (di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica), intervenendo sul Dpr n. 633/1972, il decreto Iva, e sul Dl n. 331/1993. In questa ottica i nuovi Oss e Ioss devono essere considerati come il nuovo regime europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale, che amplia il campo di applicazione del Moss, concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
Il mini sportello unico (Moss) è un sistema elettronico che consente ai contribuenti passivi che forniscono servizi Tte nell'Ue di dichiarare e versare l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri dell'Ue in un unico Stato membro. A decorrere dal 1° luglio 2021 il Moss diventerà quindi uno sportello unico (Oss) e sarà esteso a tutti i servizi B2C. il nuovo regime europeo ricomprende anche le transazioni relative a:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'Ue o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Ue ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Lo sportello unico semplifica gli obblighi Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'Ue, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati negli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l'Iva tramite un'unica dichiarazione elettronica Oss Iva ed effettuare un unico pagamento dell'Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'Oss e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'Ue.

I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema Oss a partire dal 1° luglio 2021.

Altra importante novità introdotta dal decreto legislativo n. 83/2021 è l’abolizione delle soglie di riferimento in vigore finora per il pagamento dell’Iva nel Paese di residenza nell’ambito delle vendite a distanza intracomunitarie. Con la nuova norma è riconosciuta un’unica soglia pari a 10mila euro; una volta che questa viene superata, l’imposta si applica nello Stato di destinazione della prestazione o vendita.

Con le nuove disposizioni è inoltre abolita l’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella Ue e viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import one stop shop). Dal 1° luglio, quindi, l’imposta sarà dovuta su tutti i beni indipendentemente dal loro valore. La creazione del regime Ioss, anche questo opzionale e comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un Paese o un territorio terzo agli compratori stabiliti nell'Ue, di riscuotere presso l'acquirente l'Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale imposta tramite lo sportello unico per le importazioni.
Se si ricorre all’Ioss, l'importazione di beni di valore modesto (con valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell'Ue è esente da Iva. 

Si ricorda che già dal 1° aprile 2021, sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile registrarsi per aderire ai nuovi regimi Oss e Ioss. Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo, ma se si sceglie di avvalersene è necessario applicarlo per tutte le operazioni che vi rientrano.

Per un approfondimento sul tema è possibile consultare su questa rivista la serie a puntate “Regimi speciali Iva Oss e iOss – 1 Regole facilitate per l’e-commerce”.

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