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Normativa e prassi

Iva, per le consulenze su investimenti legate alla negoziazione scatta l’esenzione

Sono attività inquadrabili, anche alla luce dell’orientamento comunitario, tra quelle di intermediazione svolte nell’ambito della proposta di investimento rivolta al cliente

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Niente Iva per i servizi di consulenza sugli investimenti legati alla negoziazione. Le consulenze in materia di investimenti, nella misura in cui siano strettamente connesse a un’operazione di negoziazione, sono esenti da Iva perché inquadrabili tra i servizi di intermediazione svolti da un soggetto abilitato nell’ambito della proposta di investimento al cliente. In linea con l’orientamento comunitario dettato dalla direttiva Mifid, che le include tra i servizi di investimento in quanto operazioni relative a un determinato strumento finanziario. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 343/E del 4 agosto, in risposta a un interpello dell’Associazione italiana intermediari mobiliari, che vuole sapere se si può applicare il regime di esenzione Iva ai servizi di consulenza in materia di investimenti.

L’Agenzia accorda ai servizi in questione l’esenzione dall’imposta, ripercorrendo l’orientamento comunitario sul trattamento ai fini Iva dei servizi finanziari e assicurativi. Nel dettaglio, tra i lavori in corso della Commissione europea c’è una proposta di modifica della direttiva Iva 2006/112, che inquadra tra le operazioni di intermediazione in servizi assicurativi e finanziari esenti da Iva quelle attività che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’intermediario deve avere il potere di impegnare il prestatore o il destinatario del servizio assicurativo o finanziario esente;
b) l’attività può avere per effetto la creazione, continuazione, modifica o estinzione di diritti e obblighi delle parti riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente;
c) l’operazione deve consistere nella prestazione di una consulenza che implichi conoscenze specializzate riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente.

La linea di pensiero comunitaria oggi in fieri è corroborata dalla direttiva Mifid del 2004, che ha inscritto le consulenze in materia di investimenti tra le prestazioni personalizzate, portando così all’attuale definizione che in sede nazionale ne dà il Tuf. Si tratta di raccomandazioni personalizzate a un cliente, a fronte di una sua richiesta o per iniziativa del fornitore del servizio, “riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”.

Proprio su questa espressione fanno leva i tecnici delle Entrate, per tracciare un discrimen tra ciò che ritengono “astrattamente possibile” in via generale e quello che considerano nel caso in questione l’inquadramento corretto dei servizi di consulenza sugli investimenti.
Se infatti, da un lato si può sostenere in linea di principio che questa forma di consulenza non possa rappresentare una prestazione accessoria alle operazioni di negoziazione e dunque sia da ricondurre solo alle attività relative a valori mobiliari esenti, dall’altro bisogna tener conto del dettato della direttiva Mifid. Quest’ultima include questa forma di consulenza tra i servizi di investimento, proprio perché ha ad oggetto operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

In questa prospettiva, l’Agenzia spiega che l’attività di consulenza in materia di investimenti è “più correttamente inquadrabile” tra quelle di intermediazione svolte nell’ambito della proposta di investimento rivolta al cliente. Ne deriva che esse sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto in base all’articolo 10, primo comma, n. 9) del decreto Iva.

 

 

 
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