Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Iva al 10% per i grassi combustibili
da flora o fauna che danno “luce”

Di origine vegetale o animale, purché siano oli da destinare alla produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con potenza installata superiore a 1 kw

lampada e girasole
Gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di nomenclatura combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici” - se destinati a essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica con potenza installata superiore a 1 kw - sono equiparabili agli oli indicati nel numero 104 della parte III della tabella A, allegata al Dpr 633/1972, alla cui cessione si applica l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.
È la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza d’interpello contenuta nella risoluzione n. 17/E del 18 marzo.
 
In proposito, si rammenta che lo stesso numero 104 della tabella A prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% alla cessione di “oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw”.
 
Nella nota di prassi, viene riportato il quesito rappresentato dall’istante e la sua soluzione interpretativa. Nella fattispecie delineata, mutuando quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane nella nota 95159/2009 (cfr risoluzione n. 217/2009), con riferimento all’olio di palma, si riteneva che analoghe considerazioni potevano essere svolte anche per tutti gli altri prodotti di cui ai codici di NC da 1507 a 1518, espressamente richiamati dalla lettera a) dell’articolo 21 del Dlgs 504/1995, utilizzati come combustibile per la produzione di energia elettrica.
 
Va segnalato che anche nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno acquisire di nuovo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane in merito all’interpello ricevuto.
E proprio sulla base delle indicazioni ricevute, le Entrate hanno chiarito che gli oli e grassi di origine animale e vegetale (da 1507 a 1518 di NC), in quanto “prodotti energetici” nel caso in cui siano destinati a essere utilizzati - direttamente o indirettamente - come combustibile per generare energia elettrica, con potenza superiore a 1 kw, - sono equiparabili agli oli indicati nel numero 104 della parte III della tabella A, del Dpr 633/1972, la cui cessione è assoggettata all’Iva ridotta del 10 per cento.
 
Da ultimo, nella risoluzione è precisato che laddove, in via precauzionale, sia stata applicata l’aliquota ordinaria, è consentita l’emissione di note di variazione ex articolo 26, comma 3, del Dpr 633/1972, entro un anno dall’emissione del documento originario. Conseguentemente, la controparte (cessionario o committente) sarà tenuta a ridurre, in pari misura, la detrazione che aveva effettuato in precedenza, riversando l’imposta all’Erario (risoluzione n. 161/2001).
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/iva-al-10-grassi-combustibili-flora-o-fauna-che-danno-luce