Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Ires: copia incolla dal bilancio per la "rivalsa degli agenti"

L'iscrizione dell'indennità nello Stato patrimoniale o nel conto economico assume rilievo anche fiscale

Le indennità pagate dalle imprese di assicurazione agli agenti cessati, non ancora addebitate per rivalsa a quello subentrante, rappresentano un'attività e, quindi, finiscono la loro corsa nello Stato patrimoniale. Al conto economico sarà poi, eventualmente, imputata solo la parte che dovesse rimanere a carico della compagnia. Questa è la linea contabile dettata dall'Isvap. Linea che finisce per assumere anche pieno rilievo fiscale. Nessuna norma tributaria prevede, infatti, un trattamento ad hoc delle somme in questione e, di conseguenza, il dato di bilancio va preso, per la determinazione della base imponibile Ires, così com'è, in ossequio ai principi di derivazione (articolo 83 del Tuir) e di preventiva imputazione al conto economico (articolo 109 del Tuir), due dei pilastri su cui poggia la disciplina del reddito d'impresa.
E' il chiarimento contenuto nella circolare n. 35/E del 27 luglio.

Discorso (quasi) tutto patrimoniale
"E' riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi …". A prevederlo è l'articolo 37 del Contratto nazionale agenti.

La recuperabilità della somma, pagata dall'impresa assicurativa, esclude che alla stessa possa essere attribuita natura reddituale. E l'Isvap l'ha rimarcato anche di recente, con la nota n. 32-09-000107, in cui si legge che "la modalità di contabilizzazione stabilita dalla normativa settoriale vigente prevede l'imputazione delle indennità soggette a rivalsa esclusivamente a conti di natura patrimoniale".

In sostanza, destinate al conto economico sono solo le quote di indennità che eventualmente dovessero eccedere la parte soggetta a rivalsa, rimanendo così a carico della compagnia e assumendo perciò, questa volta sì, natura di costo.

Il fatto: la rappresentazione contabile così (seppur sommariamente) descritta non può che avere riconoscimento fiscale, in mancanza di una norma di variazione (in aumento o in diminuzione) che stabilisca regole di tassazione differenti per le indennità di cessazione del rapporto di agenzia. L'effetto: fiscalmente deducibile è la sola parte di indennità eventualmente non "recuperata" dall'impresa assicurativa (quella civilisticamente imputata a conto economico).

 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ires-copia-incolla-dal-bilancio-rivalsa-degli-agenti