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Normativa e prassi

Iper ammortamento, l’agevolazione
soltanto una volta sentito il Mise

La verifica delle caratteristiche degli strumenti innovativi acquistati non può essere effettuata dall’amministrazione finanziaria, che passa la parola al ministero dello Sviluppo economico

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Ai fini dell’iper ammortamento devono essere trattati separatamente le componenti materiale e immateriale delle “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante”, collegate, attraverso un portale e un applicativo, a una centrale operativa che può effettuare il monitoraggio dei dispositivi installati in tutti i punti vendita.
È quanto prevede la risposta n. 286 del 23 aprile 2021, sulla base del parere tecnico fornito dal Mise

Il chiarimento transita, dunque, per l’esame dell’istanza effettuato dal ministero dello Sviluppo economico. L’argomento è il credito d’imposta disposto per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio dello scorso anno, previsto dalla legge di bilancio 2020 e frutto dell’evoluzione normativa iniziata con l’introduzione dell’iper-ammortamento a opera del Bilancio 2017. L’ultimo intervento è avvenuto con la legge di bilancio 2021 che ha ampliato la finestra temporale del beneficio.

A chiedere conferma della possibilità di usufruire del beneficio è una società della grande distribuzione, che, nell’ottica di trasformare l’azienda in chiave 4.0, ha acquistato delle casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante da installare presso i punti vendita e interconnettere attraverso la rete informativa interna per lo scambio di informazioni con la direzione.
L’istante descrive dettagliatamente le caratteristiche e i vantaggi in termini di sicurezza e di tempo dei nuovi dispositivi. Le casseforti consentono, in sintesi, di monitorare, per ogni punto vendita, i contanti e i tagli di moneta disponibili, i movimenti di cassa e di operare in back office.
Riguardo all’interconnessione, il reparto Finanza e il reparto IT presso la direzione centrale della società hanno accesso a un portale che permette in tempo reale di avere, in remoto, informazioni dettagliate dei movimenti e delle situazioni riguardanti tutte le casseforti installate nei diversi negozi.

Il software del portale, gestibile via web, consente di effettuare il monitoraggio del contante all'interno di ogni punto vendita provvisto di cassaforte automatica. I dispositivi notificano, inoltre, al portale ogni operazione che sarà contestualmente inventariata.

Terminata la descrizione, la società chiede se le “casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante" rientrano tra gli strumenti che possono accedere al beneficio fiscale dell'iper ammortamento previsto dalla legge n. 232/2016 (Bilancio 2017) e al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), che ha trasformato l'agevolazione. L’azienda chiede inoltre quale sia la corretta individuazione della categoria di beni di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232/2016 alla quale tali beni sono riconducili.
L’istante ritiene che gli investimenti effettuati rientrino nelle ipotesi del secondo gruppo dell'allegato A, “Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità”, e, in particolare, che siano riconducibili alla voce “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”.

L’agevolazione prevista prevista dall’articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017, consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla legge n. 232/2016, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria. Il beneficio, in termini diversi, è esteso a favore dei soggetti che hanno effettuato il primo tipo di investimenti, anche per i beni immateriali individuati nell’allegato B della stessa norma (comma 9).

La circolare n. 4/2017 ha stabilito che, in materia di iper accertamento, la verifica delle caratteristiche tecniche dei macchinari acquistati deve essere effettuata dal ministero dello Sviluppo economico. E, quindi, anche in questo caso, l’Agenzia ha inviato l’interpello al Mise per acquisire il suo parere, visto che l’istanza è pervenuta prima dell’emissione della circolare n. 31/2020, con la quale è stato chiarito che sono inammissibili gli interpelli con oggetto esclusivo la riconducibilità di una determinata attività/investimento nell'ambito applicativo di una disciplina agevolativa, in quanto la relativa istruttoria coinvolge competenze tecniche, che nulla hanno a che fare con la materia fiscale e che sono proprie di altre amministrazioni, alle quali il contribuente può, in autonomia, fare espressa richiesta di parere tecnico.

L’Agenzia ha, quindi, interpellato il Mise, il quale ha rilevato che l’istante aveva indicato la categoria di appartenenza delle casseforti automatiche installate senza distinguere la componente materiale da quella immateriale (applicativo software), distinzione che invece va fatta per il dispositivo in esame.

Con riferimento alle componenti materiale il ministero ritiene che i nuovi macchinari possano rientrare tra i beni strumentali (nuovi) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione di beni e/o servizi secondo il modello "Industria 4.0" e sono pertanto agevolabili. Da correggere, invece, la classificazione proposta dall’istante. Le “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante” sono più correttamente ricomprese tra i beni del punto 12 del primo gruppo dell'allegato A ovvero tra i “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Di conseguenza, ai fini dell’iper ammortamento o del credito d'imposta, dovranno essere soddisfatte le 5 + 2 di 3 caratteristiche tecnologiche.

La componente immateriale rappresenta un software di sistema e non di tipo “embedded”, di conseguenza può essere classificato nell'ambito dell'allegato B, in particolare, svolgendo funzioni destinate a supportare aree operative tra i “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi.
In tal caso, quindi, per accedere al maggiore ammortamento, basterà soddisfare la caratteristica tecnologica dell'interconnessione.

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