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Normativa e prassi

Invio telematico tramite Muic:
il servizio si estende alle Pa

Consentito anche alle pubbliche amministrazioni l’utilizzo facoltativo, rimasto finora precluso, delle procedure informatiche di trasmissione degli atti di aggiornamento catastale

catasto

Le procedure per la predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale, tramite modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali (Muic), sono estese alle amministrazioni pubbliche per i beni di cui siano proprietarie o titolari di altri diritti reali soggetti alla iscrizione in catasto. In una prima fase l’utilizzo dei servizi di trasmissione telematica è facoltativo, l’obbligatorietà sarà disposta con successivo provvedimento.
Sono in sintesi le novità contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2021.

Domande all’Agenzia tramite Pec
L’utilizzo del servizio telematico da parte delle Pa è effettuato mediante propri dipendenti, in possesso di un titolo di studio idoneo all’esercizio delle professioni tecniche con cui possono sottoscrivere gli atti di aggiornamento catastale, previamente autorizzati a trasmettere gli atti alle Entrate. Tali dipendenti hanno le stesse facoltà dei professionisti iscritti agli ordini professionali di poter accedere in via telematica agli atti conservati nell’archivio catastale non ricompresi negli atti del catasto. Le amministrazioni pubbliche inviano tramite Pec all’Agenzia delle entrate un’apposita domanda di accesso al servizio, sottoscritta digitalmente da un soggetto che potere di rappresentare la stessa amministrazione. L’Agenzia, sulla base della documentazione ricevuta, abilita sul sistema telematico il responsabile del servizio, che potrà a sua volta abilitare ulteriori dipendenti della stessa amministrazione autorizzati all’uso delle procedure informatiche.
Gravi e ripetute violazioni degli obblighi indicati nel provvedimento di oggi o il mancato utilizzo della trasmissione telematica per un periodo superiore a dodici mesi possono comportare la revoca o la sospensione del servizio da parte dell’Agenzia.

L’iter normativo
Il provvedimento di oggi trova origine nella legge Finanziaria 2005 che ha previsto la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche con un modello unico informatico, demandando ad appositi provvedimenti dell’allora Agenzia del territorio la fissazione di termini, condizioni e modalità attuative (articolo 1, comma 374, della legge n. 311/2004)

Successivamente con il provvedimento attuativo direttoriale del 22 marzo 2005, l’Agenzia del territorio ha stabilito termini, le condizioni e le modalità di presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali (Muic), individuando, tra l’altro, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento del catasto con procedure telematiche, mediante tale modello.

Il provvedimento direttoriale 22 marzo 2005 ha poi attivato il servizio di trasmissione telematica del Muic in relazione alle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa). L’attivazione, eseguita inizialmente solo in alcune aree, è stata poi estesa a tutto il territorio nazionale.

Successivi provvedimenti, inoltre, hanno attivato il servizio di trasmissione telematica su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di quelli in cui le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle Province autonome.

Nel 2010, con il provvedimento del 26 ottobre, è stato previsto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica sono sottoscritti dal tecnico professionista che li ha redatti con firma digitale.

Infine, l’obbligo di utilizzare il  servizio telematico per la presentazione, mediante Muic, degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali arriva con il provvedimento dell’11 marzo 2015.

Con il provvedimento di oggi il servizio di trasmissione telematica del Muic viene esteso alle amministrazioni pubbliche (indicate nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001), consentendo anche alle stesse, l’utilizzo facoltativo, delle procedure telematiche di trasmissione degli atti di aggiornamento catastale.

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