Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Invio telematico dei corrispettivi,
criticità e soluzioni interpretative

L’Agenzia fa un quadro delle regole generali previste dal nuovo obbligo e chiarisce alcuni aspetti in considerazione dei dubbi e delle segnalazioni pervenute da operatori e cittadini

corrispettivi telematici

Sono soggette all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi le operazioni di trasporto internazionale che non avvengono con nave, aereo o treno, mezzi per i quali la normativa prevede uno specifico esonero. In tema di sanzioni, la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento per cui la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie.
Con la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, l’Agenzia, attraverso un’analisi organica degli interventi attuati in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, fa il punto delle regole generali per chiarire poi alcune criticità segnalate dalla platea di contribuenti, operatori e commentatori, interessati al nuovo adempimento.

Regola generale
Il nuovo obbligo telematico si inserisce nelle misure di semplificazione della certificazione fiscale dei corrispettivi avviate su base volontaria a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La norma di riferimento (articolo 2, Dlgs n. 127/2015) prevede che i commercianti, gli albergatori, i ristoratori e tutti coloro che svolgono le attività previste dall'articolo 22 del Dpr n. 633/1972, a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i volumi d’affari over 400mila) debbano inviare all’Agenzia delle entrate i dati degli incassi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva. Al suo interno, singoli commi sono dedicati, fra l’altro, ai criteri specifici di applicazione, alle sanzioni applicabili, al credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici, alle operazioni escluse dall’obbligo.

Le eccezioni alla regola
I primi chiarimenti forniti con la circolare in esame riguardano le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, sostanzialmente individuate dal Dm 10 maggio 2019, che vanno quindi documentate con il vecchio scontrino, come l’emissione di titoli di viaggio. L’Agenzia, al riguardo, in relazione alle esclusioni, precisa, tra l’altro, che le operazioni effettuate durante un trasporto internazionale a bordo di mezzi diversi da quelli ivi individuati (nave, aereo e treno), come ad esempio un pullman, sono soggette alla regola generale. Si ricorda, infatti, che il Dm 10 maggio 2019, alla lettera d) prevede espressamente che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione non si applica “alle operazioni effettuate a bordo di una nave di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale”.

Riguardo gli operatori rientranti nel regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) non sono di per sé esclusi dall’applicazione delle nuove regole, a meno che non svolgano attività esonerate, stante il fatto che l’elemento determinante è l’attività e non il soggetto.

Buoni pasto
La circolare inoltre prevede l’obbligo di emissione del documento commerciale in tutte le ipotesi di operazioni completate (e dunque non necessariamente “effettuate” ai fini Iva), incluse le prestazioni di servizi in cui ci siano corrispettivi non riscossi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i “ticket restaurant”. In questo caso, chiarisce l’Agenzia, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto il prestatore:

  • memorizza il corrispettivo in tutto o in parte non riscosso
  • emette il documento commerciale.

Dopo la memorizzazione segue l’invio dei dati, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016. In pratica, fino al 30 giugno 2020, è prevista la trasmissione di un ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, dei corrispettivi non riscossi collegati a “ticket restaurant” e similari. A decorrere dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia delle entrate riporteranno elementi informativi della transazione di maggior dettaglio.

In caso di opzione per la vecchia fattura, precisa inoltre la circolare, non sussiste l’obbligo di emissione del documento commerciale, essendoci alternatività rispetto alla memorizzazione e invio dei corrispettivi.
Pur se la norma non lo abbia precisato, come avveniva per scontrini e ricevute fiscali, il documento commerciale è escluso dall’imposta di bollo.

Modalità di fruizione del bonus
Come è noto il legislatore ha previsto per gli anni 2019 e 2020, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli esercenti, per l'acquisto o l’adattamento del vecchio registratore di cassa (articolo 2, comma 6-quinquies,  Dlgs  n. 127/2015).
Tale credito è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura d’acquisto o adattamento del registratore di cassa e spetta in relazione alle sole spese sostenute, con strumenti tracciabili (come per esempio bonifici e carte di credito/debito), nel 2019 e 2020 (per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento).
Il credito è utilizzabile solo in compensazione, non essendo quindi possibili né la cessione, né il rimborso.

L’ammontare della spesa è considerato comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione.
In caso di pagamento rateale, sarà possibile fruire del credito “in ragione di quanto effettivamente corrisposto”, chiarisce la circolare, senza attendere il saldo dell’intero.

Il contributo spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa per l’acquisto o l’adeguamento nel 2019 e 2020, ma ne diventano proprietari solo in un secondo momento, come nel caso di leasing. In questo caso, rimangono però fuori del credito d’imposta coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto, ma, ad esempio, per la successiva cessione a vario titolo (per il leasing, rimane pertanto escluso dal contributo il cedente, che non utilizza l’apparecchiatura per memorizzare e inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione).

Applicazione delle sanzioni
La mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione delle sanzioni cioè, rispettivamente, al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio (articolo 2, comma 6, del Dlgs n. 127/2015). Le sanzioni sono escluse, per il primo semestre di vigenza dei nuovi obblighi (cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri) se l’operatore, avendo liquidato correttamente l’imposta, invia i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi e dunque la mancanza di uno solo di essi comporta l’applicazione della sanzione (vedi anche circolare n. 15/2019 e risoluzione n. 6/2020). Quindi, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile come lo è pure colui che dopo una memorizzazione infedele ha inviato regolarmente i dati.

Il documento di prassi chiarisce infine che per omissione si intende anche il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati, i quali devono ritenersi essenziali.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/invio-telematico-dei-corrispettivi-criticita-e-soluzioni