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Normativa e prassi

Importazioni e cessioni senza Iva
per contrastare il Covid-19

Il fine del regime speciale è far fronte alla carenza degli strumenti necessari ad arginare la pandemia ed è applicabile ad ampio raggio, dando primaria importanza alla destinazione dei beni agevolabili

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Le modifiche al regime agevolativo per l’importazione in esenzione da Iva e dazi degli strumenti necessari a prevenire e ostacolare la pandemia non hanno mutato la ratio e le finalità della misura. Di conseguenza, la società che importa tali beni per conto di un soggetto legittimato all’applicazione del beneficio può cedere gli stessi strumenti a quest’ultimo senza pagare l’Iva. È quanto chiarisce la risposta n. 507 del 23 luglio 2021.
 
A chiedere delucidazioni è una società che opera nel campo delle apparecchiature biomedicali. Tra l’altro, si occupa dell'importazione in Italia degli strumenti destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 1, articolo 124, Dl “Rilancio”).
 
Tra i provvedimenti adottati per facilitare la circolazione dei beni necessari a ostacolare la diffusione della pandemia, un tassello importante è rappresentato dalla decisione della Commissione Ue n. 2020/491 del 3 aprile 2020 a cui è collegata anche la determinazione direttoriale delle dogane e dei monopoli n. 107042/RU dello stesso giorno. La decisione ha introdotto un regime di esenzione dai dazi doganali e dall'Iva per le importazioni dei beni in questione effettuate dai soggetti elencati alla lettera c) del documento e al punto 1 punto della decisione direttoriale, o dai soggetti che per questi operano (in pratica, autorità, enti e amministrazioni pubbliche).
L’agevolazione, originariamente in vigore per il periodo 30 gennaio-31 luglio 2020, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria è stata prorogata al 30 aprile 2021 con la successiva decisione Ue n. 2020/1573.
L’istante, alla luce della proroga, chiede se è confermata la possibilità di applicare il regime di esenzione anche alle successive cessioni effettuate nei confronti dei soggetti legittimati all’agevolazione, riguardanti gli stessi beni, come precedentemente chiarito con la circolare n. 11/2020.
 
La lista delle merci definita Unione europea, precisa l’Agenzia, non è tassativa e gli Stati membri possono integrarla secondo le esigenze specifiche. Per l’Italia, l’Adm, con la circolare n. 19/2020, ha incrementato il numero dei beni ammessi al beneficio.
L’amministrazione finanziaria ripercorre gli altri provvedimenti della Commissione e delle Dogane che nel tempo sono intervenuti sull’argomento e osserva che, in definitiva, nonostante le proroghe e le altre modifiche apportate, la ratio e le finalità del beneficio non sono cambiati rispetto all’origine, né sono mutati i presupposti di accesso all’esenzione e i soggetti ammessi, come ha chiarito la circolare n. 43/2020 delle Dogane.
 
In sintesi, per risolvere il dubbio dell’istante è corretto fare riferimento alla circolare n. 11/2020 richiamata nell’interpello. Il documento di prassi ha chiarito che la formulazione della decisione Ue è ampia è dà rilievo alla destinazione dei beni importati più che alla loro natura e al soggetto che effettua l’operazione. Possono beneficiare dell’esenzione, conferma, non solo i soggetti legittimati, ma anche chi agisce per loro conto. “Inoltre” chiariva la circolare “al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla citata decisione, si ritiene che il regime di esenzione IVA possa essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione”.
 
L’Agenzia ritiene, in conclusione, che l’istante possa applicare l’esenzione Iva alle importazioni realizzate su incarico dei soggetti legittimati, anche su implicito mandato, e alle successive cessione nei confronti di questi ultimi, secondo le regole e i termini fissati nella decisione Ue n. 2020/491 e nella circolare n. 11/2020 dell’Agenzia delle entrate.

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