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Normativa e prassi

Imbarco e sbarco passeggeri. Per evitare l'Iva servono traffici internazionali

Esclusa la non imponibilità in caso di semplice porto turistico

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Le operazioni relative alla movimentazione dei passeggeri presso un impianto portuale, composto da un pontile galleggiante che consente lo sbarco e l'imbarco delle persone in transito e da un'area attrezzata con gli impianti necessari per i servizi di security, beneficiano dello speciale regime Iva di non imponibilità (articolo 9 del Dpr 633/1972) soltanto se nel porto si effettuano transazioni internazionali. E' la precisazione dell'Agenzia contenuta nella risoluzione n. 322/E del 29 luglio, in risposta a una società titolare di concessione marittima sul terminal galleggiante, che chiedeva se le operazioni dirette ad assicurare l'imbarco e lo sbarco dei croceristi in transito su detto molo, potessero fruire del beneficio fiscale.

L'Agenzia, nel riferire il quadro normativo, ricorda in via preliminare l'articolo 9 del Dpr 633/1972, in base al quale si considerano non imponibili le prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. In particolare, il n. 6) del comma 1 specifica che il beneficio si applica ai "servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari". L'articolo 3, comma 13, del Dl 90/1990 ha poi precisato che lo stesso regime di non imponibilità si estende anche ai "servizi relativi al movimento di persone".

In virtù del chiarimento fornito dalla citata norma interpretativa, l'Agenzia conclude che, nel caso in esame, le operazioni relative al movimento dei passeggeri non scontano l'Iva, ai sensi dell'articolo 9 del Dpr 633/1972.
Il beneficio tuttavia, precisa il documento di prassi, non si applica nel caso di semplici porti turistici, ma solo se si tratta di porti presso i quali si svolgono attività commerciali internazionali, come precisato dalla risoluzione 82/2002.

 

 
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