L'Agenzia, nel riferire il quadro normativo, ricorda in via preliminare l'articolo 9 del Dpr 633/1972, in base al quale si considerano non imponibili le prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. In particolare, il n. 6) del comma 1 specifica che il beneficio si applica ai "servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari". L'articolo 3, comma 13, del Dl 90/1990 ha poi precisato che lo stesso regime di non imponibilità si estende anche ai "servizi relativi al movimento di persone".
In virtù del chiarimento fornito dalla citata norma interpretativa, l'Agenzia conclude che, nel caso in esame, le operazioni relative al movimento dei passeggeri non scontano l'Iva, ai sensi dell'articolo 9 del Dpr 633/1972.
Il beneficio tuttavia, precisa il documento di prassi, non si applica nel caso di semplici porti turistici, ma solo se si tratta di porti presso i quali si svolgono attività commerciali internazionali, come precisato dalla risoluzione 82/2002.