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Normativa e prassi

Holding period, fa fede la data di omologazione

Sotto la lente dell'Agenzia una proposta di concordato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria

gioco da tavolo
Solo l'omologazione fa fede. La data di acquisizione delle azioni di una società-veicolo creata nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria si fa risalire al giorno in cui il tribunale omologa la proposta di concordato per la soddisfazione dei creditori e non al momento della sua approvazione da parte dei creditori stessi. È la conclusione dell'agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 54/E, risponde a un'istanza di interpello sull'applicabilità della "participation exemption" con particolare riferimento alla fattispecie del mandato senza rappresentanza.

Com'è noto, tra i requisiti richiesti per l'adozione del regime della pex il Testo unico delle imposte sui redditi prevede quello del cosiddetto "holding period", che consiste nel possesso ininterrotto per almeno diciotto mesi precedenti alla cessione delle partecipazioni che hanno generato una plusvalenza. Una disposizione valida anche quando sono in ballo titoli acquisiti attraverso un mandato senza rappresentanza conferito a una fondazione nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria.
Più precisamente, nel caso in questione il commissario straordinario dell'azienda insolvente aveva predisposto, così come previsto dalla legge Marzano del 2003, un piano di risanamento che conteneva una proposta di concordato per la soddisfazione dei creditori.

Rientrava in questo programma la costituzione di una fondazione per distribuire ai creditori chirografari, cioè non assistiti da alcuna garanzia dei crediti vantati, le azioni di una società-veicolo creata ad hoc in cambio delle obbligazioni emesse a suo tempo dall'insolvente. Un'operazione resa possibile grazie a un aumento di capitale della neonata società sottoscritto dalla fondazione sulla base di un mandato conferitole dai creditori. Un rapporto giuridico che le Entrate, a differenza di quanto sostenuto dalla società autrice dell'interpello, inquadrano nei termini del mandato senza rappresentanza, cioè per conto, ma non anche in nome dei creditori. Ne consegue che gli effetti della sottoscrizione dell'aumento di capitale, e quindi l'acquisizione delle quote azionarie da parte della fondazione, non ricadono direttamente sui creditori chirografari, che diventano soci a tutti gli effetti dell'impresa solo nel momento in cui il tribunale omologa la proposta di concordato.

Non è possibile, stando alle conclusioni dell'Agenzia, ipotizzare che i creditori siano entrati in possesso delle azioni di nuova emissione alla data di approvazione della proposta di concordato, prima della data di esecuzione dell'aumento di capitale della società-veicolo. Un gioco di tempi che, calendario alla mano, non consente l'applicazione del regime della pex alle plusvalenze realizzate con la cessione dei titoli azionari ricevuti in seguito alla conversione delle obbligazioni dell'azienda in stato di liquidazione. Manca infatti il requisito temporale del periodo minimo di possesso ininterrotto delle partecipazioni che si vorrebbero sottoporre al regime.
 
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