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Normativa e prassi

Fusione successiva al 1° gennaio 2020,
esonero Irap con soglia individuale

Nel caso in esame, il limite dei ricavi, pari a 250 milioni che consente di essere esentati dal versamento del saldo 2019, deve essere verificato in capo a ciascuna società incorporata

fusione irap

Le società che a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale sono state incorporate dalla controllante con efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2020, devono determinare singolarmente e in via autonoma i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per l’eventuale accesso all’esenzione del saldo Irap 2019 prevista dal Dl “Rilancio”.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 502/2020 a una società che chiedeva, con riferimento alle sue controllate, quali fossero le corrette modalità di determinazione della soglia di 250milioni per beneficiare dell’esonero Irap.

L’Agenzia ricorda in primo luogo la disposizione di favore introdotta dal Dl “Rilancio”, secondo cui “non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta” (articolo 24, comma 1, Dl n. 34/2020). Ricorda, inoltre, che per la fruizione del beneficio la norma ha previsto un limite di ricavi 2019 pari a 250milioni di euro.

L’Agenzia sottolinea che nel caso in esame, ove si è verificato un'operazione di riorganizzazione aziendale e, in particolare, di aggregazione successoria, deve essere individuato il termine di decorrenza giuridica della fusione. Se l’operazione societaria si perfeziona dopo la chiusura del periodo d’imposta 2019, la soglia prevista dalla norma va individuata distintamente per la società incorporante e per ciascuna incorporata in quanto fino a che la fusione non diventa effettiva le società risultano ancora individualmente esistenti.
Si può procedere, invece, alla verifica dei ricavi unitari, facendo riferimento quindi al dato aggregato come somma dei singoli dati in capo alla controllante, solo nei casi in cui l’operazione di fusione si perfezioni nel corso della frazione temporale individuata dall'articolo 24 del decreto “Rilancio”.

Nel caso in esame, in conclusione, poiché la fusione si è perfezionata a decorrere dal 1° gennaio 2020, le società incorporate dovranno determinare i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 in via autonoma e ordinaria e potranno beneficiare, tramite l’incorporante, dell’esonero dal saldo Irap 2019 solo se per ciascuna di esse non risulti superata la soglia dei 250milioni.

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