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Normativa e prassi

Forfetario senza impedimenti,
se la nuova società non è controllata

L’istante potrà continuare ad applicare tale regime alla sua attività anche se ha costituito, con quattro soci, una nuova compagine che si occuperà di settori diversi

regime forfettario

La clausola ostativa che vieta il regime forfetario all’impresa che controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata esercenti attività riconducibili a quella da essa svolta, non si applica al caso in esame in cui l’istante che svolge una professione in regime forfettario costituisce una società con altri soci per l'esercizio in comune della programmazione e realizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento e attività di editoria di libri, opuscoli e altre pubblicazioni specialistiche. Tali attività, infatti, non sono riconducibili direttamente o indirettamente a quella già esercitata dall’istante e tra i nuovi soci non esiste alcun vincolo di parentela. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 554 del 23 novembre 2020.

L’istante precisa, con documentazione integrativa, che attualmente lui e gli atri soci non stanno svolgendo in via diretta le attività che saranno attribuite alla costituenda Srl e che non vi sono attualmente contratti aventi ad oggetto diritti d'autore sottoscritti dall'istante e altri soci.
L’istante, inoltre, fa sapere che lui e i suoi soci, concederanno gratuitamente alla costituenda srl lo sfruttamento economico dei diritti d'autore.
L’Agenzia, in tema di clausola ostativa al regime forfetario, modificata dalla legge di Bilancio 2019, ricorda che non possono fruire di tale regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (seconda parte dell'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014). Ricorda, inoltre, che, come chiarito dalla circolare n. 9/2019, per l’operatività di tale clausola è necessaria la presenza:
1)   del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Quanto alla nozione del controllo diretto o indiretto l’Agenzia chiarisce che nel controllo indiretto, ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 2359 cc, in base al quale sono considerate società controllate: “1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria”) si computano anche i voti dei familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del Tuir.

Inoltre, per l'attivazione della causa ostativa, è necessario che la srl eserciti attività riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.
Sul punto, la circolare n. 9/E sopracitata ha chiarito che bisogna tener conto delle attività effettivamente svolte dalla controllata, indipendentemente dai codici Ateco 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione. In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può rimanere nel regime forfetario.
Sulla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che rileva l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività della srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. Pertanto, il contribuente può aderire per l'anno di costituzione della società al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, se accertata l'esistenza, decadrà dal regime nell'anno successivo.

Alla luce di quanto delineato, l’Agenzia ritiene che, nel caso in esame, la clausola non sia operativa in quanto nella neo costituita srl facente capo a cinque soggetti non legati da alcun vincolo di parentela con il 20% delle quote ciascuno, non sussisterebbe alcun controllo di diritto, né influenza dominante sulla costituenda società, né rapporti di parentela tra i soci.

Riguardo al controllo di fatto l’Agenzia ritiene che esula dalle competenze dell’interpello, ma precisa che data la peculiare natura dei proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore, considerati redditi di lavoro autonomo, “gli stessi concorreranno alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo”.

Con riferimento alla seconda condizione (punto 2), l’Agenzia evidenzia che le attività svolte dalla nuova srl, secondo quanto riferito dall’istante, rientrano in sezioni Ateco diverse da quelle dell’attività preesistente, e di conseguenza non risulta integrata la causa ostativa in esame.
Tuttavia, riguardo la cessione dei diritti di autore dei soci, qualora l'effettiva attività svolta dalla costituenda società si concretizzi unicamente nello sfruttamento degli stessi, in tal caso si verificherebbe lo svolgimento di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’impresa che attiverebbe l’operatività della clausola ostativa.

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