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Normativa e prassi

Fondo pensionistico in liquidazione:
Cu, 770 e Enc in capo al trasferitario

Verificandosi una prosecuzione di tutte le attività previdenziali, anche il risparmio d’imposta passa all’istituto successore, che può eventualmente utilizzarlo a scomputo di un futuro debito

trasferimento

Il passaggio totalitario delle posizioni previdenziali precedentemente appartenenti a un fondo pensionistico messo in liquidazione a un fondo Alfa legittima il trasferimento del risparmio di imposta a quest’ultimo. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 275 del 21 aprile 2021.

Nel caso in esame, in sintesi, a seguito di liquidazione del fondo di previdenza istante, tutte le posizioni individuali dei lavoratori iscritti al 30 settembre 2020, sono state trasferite al fondo Alfa. Il fondo istante chiede, quindi, chi è tenuto a presentare nell'anno 2021 la Certificazione unica e la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2021) per i redditi 2020 tra lui stesso e il fondo Alfa conferitario, chi è tenuto a versare l’imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione 2020 e sugli importi corrisposti dal fondo istante nel 2020 agli iscritti a titolo di garanzia di risultato, se sia legittimo il trasferimento del “risparmio di imposta” al fondo Alfa per il suo eventuale utilizzo a scomputo di un futuro debito di imposta e, infine, se lo stesso fondo Alfa sia titolato alla presentazione della dichiarazione Enc 2021, dando evidenza anche dell'ammontare del risparmio d'imposta derivante dalle posizioni degli iscritti trasferiti dall’istante.

L’Agenzia condivide la posizione dell’istante secondo cui l’operazione si può assimilare nel suo complesso a un’incorporazione, sia per il trasferimento totalitario delle posizioni previdenziali al fondo Alfa senza soluzione di continuità sia per il fatto che, una volta completate le operazioni indicate nel piano di attività, l'eventuale attivo residuo viene trasferito al fondo Alfa e quest'ultimo succede anche negli eventuali rapporti passivi ancora in essere. Inoltre, l’Agenzia evidenzia che nonostante sia disposta la messa in liquidazione del fondo istante, per effetto del trasferimento delle posizioni previdenziali, senza soluzione di continuità, al fondo Alfa, nella sostanza si realizza una prosecuzione delle stesse attività previdenziali.

L’Agenzia fa una disamina sulla normativa dei fondi pensione, ricordando in primo luogo l’articolo 17, comma 1, Dlgs n. 252/2005, secondo cui “I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta”.

Come chiarito anche nella circolare n. 29/2001, in caso di scioglimento di un fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, può utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si è sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito.

Ricorda anche che, nei casi di estinzione del sostituto d'imposta con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il successore è tenuto a presentare la Certificazione unica che deve includere anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Di conseguenza è il fondo Alfa il soggetto tenuto alla predisposizione del Cu con riferimento ai redditi erogati e alle ritenute operate nell'anno solare 2020 dal fondo istante e alla presentazione del modello 770/2021. In particolare, il fondo Alfa deve presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d'imposta comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui l'Istante ha operato.

E ancora, è il fondo Alfa a dover effettuare l’autoliquidazione e il versamento della imposta sostitutiva sul risultato di gestione 2020, se conseguito (articolo 17 del Dlgs n. 252/2005), e sugli importi corrisposti dall'istante nel corso del 2020 agli iscritti a titolo di garanzia di risultato, in quanto forma pensionistica trasferitaria delle posizioni degli iscritti.

Riguardo poi al “risparmio di imposta” l’Agenzia, in linea con la tesi dell’istante, ritiene che debba seguire le posizioni ed essere necessariamente trasferito al nuovo fondo e di conseguenza utilizzato a seguire le posizioni cui esso inerisce e che sia quindi legittimo tanto il suo trasferimento al nuovo fondo quanto il suo eventuale utilizzo a scomputo di un futuro debito di imposta ad opera dello stesso trasferitario.

Infine, sotto il profilo dichiarativo, potendo l’operazione essere assimilata a un’incorporazione, l’Agenzia precisa che è il fondo conferitario a dover presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello Redditi Enc 2021 per l'annualità 2020, includendo anche i valori sulle posizioni previdenziali dei soggetti che risultano già iscritti al fondo istante, inclusa la gestione del “risparmio d’imposta”. Pertanto, il fondo Alfa dovrà indicare nel quadro RI del modello Redditi Enc il patrimonio netto alla fine del periodo di imposta comprensivo del risparmio di imposta trasferito (rigo RI 2, Colonna 2).

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