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Normativa e prassi

Fatture elettroniche senza Bollo:
stop all’invio all’Agenzia

Se inviate tramite Sdi, la regolarizzazione è automatizzata, mentre nei casi diversi permane la procedura ordinaria dell’inoltro per l'assolvimento dell’imposta e il recupero del tributo

fattura

Arbitri, funzionari e pubblici ufficiali non hanno l'obbligo, per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio (Sdi), di inviare le predette fatture, non in regola ai fini dell'imposta di bollo, al competente ufficio dell'Agenzia, affinché quest'ultimo le regolarizzi. Le fatture elettroniche inviate attraverso il Sdi che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal provvedimento del 4 febbraio 2021 delle Entrate (vedi articolo “Imposta di bollo sulle e-fatture, il nuovo servizio per gli operatori”). Questo, in sintesi, il chiarimento dell’Agenzia fornito con la risposta n. 570 del 30 agosto 2021.

Il quesito, posto all’attenzione dell’Agenzia da un’articolazione di un ministero, è se le disposizioni normative relative alla fattura elettronica, dettate dall'articolo 1, commi 209 e seguenti della legge n. 244/2007 e dai relativi provvedimenti attuativi, hanno inciso sul secondo periodo dell'articolo 19 del Dpr n. 642/1972.
Più in particolare, l’ente interpellante domanda se, a seguito dell’intervento normativo richiamato, i soggetti indicati nel citato articolo 19 hanno ancora l'obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell'imposta di bollo, al competente ufficio del registro (ora, ufficio territoriale) dell'Agenzia delle entrate, affinché quest'ultimo le regolarizzi (articolo 31 del Dpr citato).
Il ministero istante ritiene, in proposito, che, dalla data in cui il Sdi ha reso disponibili all'Agenzia le fatture elettroniche, la nuova disciplina, recata dalla summenzionata legge n. 244/2007, abbia escluso le fatture elettroniche dal generale obbligo di invio esposto.
Inoltre, sottolinea l’interpellante, tramite il Sdi, la fattura elettronica che non è in regola ai fini dell'imposta di bollo si trova nella disponibilità dell’Agenzia, prima di esser ricevuta dal soggetto cui è destinata e che rientra fra quelli definiti dal secondo periodo dell'articolo 19 Dprn.  642/1972. Dunque, il competente ufficio dell’Agenzia è nella condizione di regolarizzare la fattura ancor prima che la stessa pervenga al suo destinatario: l’invio anche da parte di quest’ultimo costituirebbe, in ultima analisi, un'inutile duplicazione. Il ministero istante ritiene che tale interpretazione è confermata dall'articolo 12-novies del Dl n. 34/2019 e dai relativi provvedimenti attuativi, i quali automatizzano un accertamento che già prima di essi i competenti uffici dell’Agenzia potevano condurre sulle fatture elettroniche, dopo averle manualmente attinte dal Sdi.

Il quadro normativo in materia
L’Agenzia, nel rispondere al quesito proposto, premette che l'articolo 19 del Dpr n. 642/1972, relativamente agli obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali dispone che i predetti soggetti "... non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti ... devono essere inviati a cura dell'’ufficio che li ha ricevuti ... per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, ... al competente ufficio … entro trenta giorni dalla data di ricevimento ...".
Il successivo articolo 31, prescrive, poi, che "gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione".

Bollo e fattura elettronica
Riguardo al caso in esame, l’Agenzia ricorda che l'articolo 1 della legge n. 244/2007, al comma 209 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Con l'introduzione del menzionato obbligo, prima verso le pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo, disponendo modalità e termini di versamento.
Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nella prospettiva di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'articolo 12-novies Dl n. 34/2019 (decreto “Crescita”), ha previsto che l'Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sdi che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta e comunichi al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Dlgs n. 471/1997, nonché degli interessi dovuti.
Con il decreto del Mef del 4 dicembre 2020 si stabilisce che "qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio … comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta …, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione …".

Prassi dell’Agenzia
In materia, il provvedimento del 4 febbraio 2021 del direttore dell'Agenzia delle entrate ha specificato che, nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco Inipec (articolo 6-bis Dlgs n. 82/2005), contenente:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore
b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata
d) gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata
e) l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall'Agenzia.

Le conclusioni dell’Agenzia
Ebbene, l’Agenzia ritiene che le fatture elettroniche inviate attraverso il Sdi che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal provvedimento menzionato (vedi articolo “Imposta di bollo sulle e-fatture, il nuovo servizio per gli operatori”). In definitiva, posto l’obbligo di regolarizzazione anche per le fatture elettroniche, inviate attraverso il Sdi, che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, per queste ultime, i soggetti indicati nell'articolo 19 Dpr n. 642/1972 non hanno l'obbligo di inviare per la regolarizzazione le predette fatture non in regola ai fini dell'imposta di bollo, al competente ufficio dell'Agenzia.
Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, invece, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione di cui al Dpr n. 642 citato.

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