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Normativa e prassi

Eredità giacente: senza società
il curatore non ha alcun obbligo

Il sostituto d’imposta deve rilasciare al dipendente/creditore l’attestazione dei compensi e inviare una comunicazione alle Entrate con le generalità del beneficiario e l’importo versato

eredi

Se l'asse ereditario non include aziende commerciali o agricole, il curatore dell’eredità giacente non è tenuto agli obblighi contabili né a quelli connessi alla figura di sostituto d'imposta. Le somme erogate al lavoratore per i crediti a titolo di retribuzioni e Tfr non devono essere sottoposte a ritenuta d’acconto, né essere oggetto di certificazione e dichiarazione da parte dell’organismo erogante. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 305/2019

Domanda
Il quesito è stato posto dal curatore dell’eredità giacente del socio illimitatamente responsabile di una Snc. La società, cancellata dal registro delle Imprese per opera della procedura di eredità ed essendo il socio superstite della stessa irreperibile, risulta debitrice nei confronti di un ex dipendente di una somma, al lordo Irpef e contributi previdenziali, a titolo di retribuzioni e Tfr. Il creditore/lavoratore è intervenuto nella procedura di eredità giacente per poter recuperare il proprio credito.
La richiesta di chiarimenti riguarda proprio il comportamento che il curatore dovrà tenere al momento del riparto dell’attivo per la posizione di debito, rispetto a eventuali ritenute d’acconto da operare e versare e altri obblighi successivi. In particolare l’istante vuole sapere se:

  • la procedura di eredità giacente sia tenuta a operare la ritenuta fiscale a titolo di acconto
  • se sì, quale sia la percentuale da applicare per tale ritenuta e se sussista l’obbligo di emettere la Certificazione unica e di trasmettere il relativo modello 770
  • se la curatela dell’eredità giacente debba comunicare all’Agenzia delle entrate la corresponsione di una somma in favore del creditore e con quale modalità.

Risposta
L’Agenzia, nell’esprimere il proprio parere, ricorda che l’articolo 23 del Dpr n. 600/1973 ricomprende tra i sostituti d’imposta, ovvero tra coloro che, corrispondendo redditi di lavoro dipendente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef, con obbligo di rivalsa, “il curatore fallimentare”.
Nel contempo l’articolo 5-ter, comma 1 del Dpr n. 322/1998 stabilisce che “I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità … oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

  1. le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
  2. la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.”

Il successivo comma 2 prevede che “I curatori e gli amministratori devono inoltre: a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;”.

Considerando la norma e i chiarimenti forniti con la circolare n. 156/2000, l’Agenzia chiarisce che il curatore dell’eredità giacente non è tenuto agli obblighi contabili e a quelli riguardanti il sostituto d’imposta nel caso in cui l’asse ereditario non includa aziende commerciali o agricole, come nel caso della società in esame.

Di conseguenza, le somme versate dalla procedura all’ex dipendente per i crediti vantati a titolo di retribuzioni e Tfr non devono essere sottoposte a ritenuta d'acconto, né oggetto di certificazione e dichiarazione da parte dell’organismo erogante.
Il curatore, in ogni caso, deve rilasciare al dipendente/creditore un’attestazione dei compensi corrisposti e deve effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate che attesti le generalità del beneficiario dei compensi e l’importo complessivo corrisposto.

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