Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Due nuovi interpelli sul forfetario
con il via libera dell’Agenzia

Stesso sistema impositivo per la somma dedotta e poi recuperata dal Fisco perché rimborsata. Non sempre è causa ostativa all’applicazione del regime una prestazione fatturata al datore di lavoro

immagine generica illustrativa

La riposta n. 400/2019 dice sì al regime agevolato per il recupero a tassazione del credito Inps prima dedotto e poi rimborsato e compensato. Con la risposta n. 401/2019 l’Agenzia ritiene invece che non deve rinunciare al forfetario la terapista dipendente di una cooperativa che emette, nell’ambito dell’attività privata, fattura intestata alla stessa cooperativa.

 

“Forfetario” anche per il recupero del credito compensato
Il contributo previdenziale dedotto dal reddito d’impresa nel 2017 e successivamente rimborsato e utilizzato in compensazione dal contribuente in regime forfetario deve essere rettificato e recuperato a tassazione con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018, indicandolo il relativo importo al rigo LM35 del quadro LM del modello Redditi Pf.

Con la risposta n. 400 pubblicata il 9 ottobre 2019, l’Agenzia promuove la soluzione prospettata dall’istante, che ha maturato, nella dichiarazione dei redditi 2017, un credito derivante da contributi previdenziali versati all’Inps, utilizzato dal contribuente in compensazione tramite F24 nel corso del 2018.
L’istante, che applica il regime forfetario, ritiene non corretto sottoporre a tassazione ordinaria (riportandolo nel quadro RM della dichiarazione dei redditi) il credito prima dedotto e poi rimborsato tramite compensazione, e sostiene che la somma dovrebbe essere assoggettata a imposizione sostitutiva secondo quanto previsto dal regime forfetario ovvero in base alle modalità applicate al momento della deduzione (articolo 1, comma 64, legge n. 190/2014).
In sintesi, il contribuente afferma di dover scomputare il credito compensato dai contributi previdenziali deducibili indicati nel rigo LM35 del modello Redditi Pf 2019 (periodo d'imposta 2018), perché se aggiunto ai componenti positivi del rigo LM22 comporterebbe un’ulteriore contribuzione destinata all’Inps.
Come già detto, la risposta dell’Amministrazione è in linea con quella dell’istante. Quindi, il contribuente “forfettario” che ha recuperato in compensazione la quota risultata maggiore a quanto dovuto all’Inps, versata e dedotta dal reddito d’impresa nel 2017, deve recuperare il contributo previdenziale a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 della dichiarazione dei redditi.

Cambia l’intestatario della fattura non il beneficiario della prestazione, ok al forfetario
Con la risposta n. 401 del 9 ottobre 2019, l’Agenzia prende in esame il quesito di una contribuente laureata in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. L’istante è al tempo stesso dipendente di una cooperativa dove svolge mansioni organizzative e attività di sostegno a favore di bambini con disturbi neuroevolutivi e dell’apprendimento, e libera professionista, svolgendo prestazioni domiciliari di riabilitazione neuropsicomotoria per alcuni minori affetti da disturbi dello spettro autistico.
Tra quest’ultimi c’è un bambino che lei segue sia a scuola per conto della cooperativa di cui è dipendente sia a casa nell’ambito della terapia domiciliare svolta in privato. Su ricorso promosso dai genitori del minore contro la locale Agenzia per la tutela della salute (Ats), con provvedimento urgente del giudice, quest’ultima è stata obbligata al pagamento della riabilitazione domiciliare del bambino, in luogo dei genitori.
L’Ats ha deciso di provvedere alla terapia indirettamente, stipulando un contratto con la cooperativa per cui lavora l’istante, mentre la contribuente, dal canto suo, continuerà a seguire il bambino a casa svolgendo attività autonoma.
La terapista precisa che, a seguito degli accordi contrattuali tra cooperativa e Ats, le fatture da lei emesse per la riabilitazione domiciliare non sono più intestate ai genitori del bambino, né direttamente all’Agenzia per la tutela della salute, ma alla cooperativa che fornisce il servizio.
A questo punto chiede se tali condizioni le consentono di aderire al regime forfetario o se invece interviene la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d)-bis della legge n. 190/2014. La norma prevede che non possa avvalersi del regime forfetario il contribuente la cui attività professionale sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due periodi d’imposta precedenti. La disposizione intende ostacolare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
L’istante ritiene che il “veto” non è applicabile alla sua situazione per due motivi:

  • l’attività di riabilitazione esercitata come libera professionista è diversa da quella di sostegno svolta come dipendente della cooperativa
  • le fatture sono soltanto formalmente intestate al suo datore di lavoro, in quanto la prestazione è effettuata a favore del bambino.

L’Agenzia concorda. Dai fatti esposti, infatti, non è riscontrabile una modifica artificiosa da attività dipendente ad attività di lavoro autonomo. Nella vicenda, infatti, l’attività di lavoro autonomo svolta nei confronti di privati e a loro carico continua ad essere svolta sempre nei confronti di privati, ma a carico dell'ente pubblico tramite la cooperativa, datrice di lavoro dell'istante.
In conclusione, in base alla situazione descritte, non emergono gli elementi ostativi all’applicazione del regime forfetario previsti dalla lettera d)-bis sopra richiamata.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/due-nuovi-interpelli-sul-forfetario-via-libera-dellagenzia