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Normativa e prassi

Docenti, ricercatori e impatriati:
precisazioni sull’accesso ai bonus

Le questioni descritte sono proposte da lavoratori che, nel 2019, intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia e avvalersi delle agevolazioni previste dalle norme

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Con tre distinte risposte ad altrettanti interpelli (numeri 216, 217, e 220) l’Agenzia delle entrate interviene sui regimi speciali per i lavoratori impatriati (articolo 16, Dlgs n. 147/2015) e per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (articolo 44, Dl n. 78/2010), fornendo chiarimenti anche alla luce di nuove disposizioni normative
 
Risposta interpello n. 216/2019
Al contribuente trasferitosi all’estero da oltre cinque anni senza, però, essersi iscritto subito all’Aire, quindi, senza aver raggiunto il quinquennio minimo di residenza oltre confine previsto dalla norma che ha introdotto lo speciale regime impositivo – nel caso proposto, articolo 16, Dlgs n. 147/2015 – spettano i benefici fiscali fissati nel richiamato articolo, nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbia avuto la residenza nell’altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. L’Agenzia giunge a tale conclusione ripercorrendo le disposizioni legislative e di prassi succedutesi nel tempo. In particolare, l’amministrazione sostiene che dalla lettura dell’articolo 16 nella forma precedente le modifiche apportate dal decreto legge n. 34/2019 (Dl “crescita”), la situazione descritta si sarebbe collocata fuori dall’ambito dell’agevolazione finalizzata ad attrarre nel nostro Paese lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni, con la previsione del riconoscimento di un incentivo fiscale, consistente nell’imponibilità del reddito (di lavoro dipendente e autonomo) prodotto in Italia nella misura del 50 per cento. Con riferimento al quesito proposto, tuttavia, risultano determinanti, ai fini della risposta, le modifiche introdotte con il citato decreto legge n. 34. Nel dettaglio, ad avallare la conclusione raggiunta dai tecnici delle Entrate, il comma 5-ter del più volte citato articolo 16, introdotto dall’articolo 5 del Dl crescita. La nuova disposizione, infatti, asserisce che  “I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali … purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)”. Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che l’accesso al beneficio in argomento sia riservato esclusivamente a coloro che rientrano in Italia nel 2020, tuttavia, in considerazione della ratio della norma introdotta, che ha in sostanza valorizzato la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero, per i soggetti che non risultano iscritti all’Aire, sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, l’Agenzia ritiene che la stessa possa trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già dal 2019, laddove gli stessi possano comprovare la residenza fiscale all’estero per i cinque periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate su base convenzionale.
 
Risposta interpello n. 217/2019
Per beneficiare del bonus impatriati, la cittadina “con laurea” iscritta all’Aire dall’8 gennaio 2019 maturerà il requisito della residenza minima di due anni all’estero, rientrando in Italia dopo il 2 luglio 2020. La situazione descritta nell’interpello è caratterizzata dai numerosi spostamenti dell’istante dentro e fuori i confini nazionali. In particolare, la contribuente risulta essere stata iscritta all’Aire dal 9 dicembre 2013 a seguito del trasferimento per lavoro a Londra, non più nell’elenco degli italiani residenti all’estero dal 16 febbraio 2017 perché trasferita a Treviso nel periodo compreso tra dicembre 2016 e dicembre 2018 e, infine, nuovamente nell’elenco Aire dall’8 gennaio 2019 per il rientro a Londra. L’incentivo in esame, che premia i talenti e i lavoratori che spostano la residenza in Italia, è stato introdotto dall’articolo 16, commi 1 e 2 del Dlgs n. 147/2015, e prevede, per cinque anni, un taglio del 50% dell’imponibile del reddito prodotto nello Stato a partire dall’anno del rientro. L’Agenzia, alla luce delle informazioni contenute nell’interpello, deduce che l’istante chieda la possibilità di usufruire del bonus ai sensi del comma 2 della norma agevolativa, mancando chiaramente il requisito dei cinque anni di residenza all’estero previsto dal comma 1. Ai beneficiari del “comma 2” (lavoratori laureati o cittadini che hanno conseguito un titolo di laurea o una specializzazione post lauream), per usufruire dello sconto fiscale, è sufficiente una permanenza oltre frontiera della durata di due anni e l’impegno a rimanere nello Stato per un biennio dal trasferimento. In conclusione, fatti i conti e presupponendo che l’istante sia in possesso di laurea, l’Agenzia afferma che la contribuente maturerà i due anni di residenza all’estero trasferendo la residenza in Italia dopo il 2 luglio 2020.
 
Risposta interpello n. 220/2019
L’istanza relativa al regime della tassazione agevolata è presentata all’Amministrazione da un contribuente che intende acquisire la residenza anagrafica in Italia a seguito di diversi spostamenti dentro e fuori l’Italia: l’istante è nato in Norvegia dove attualmente risiede, è in possesso di titolo universitario e ha svolto attività di docenza e ricerca; successivamente ha assunto residenza anagrafica in Italia per poi ritrasferire la residenza in Norvegia, procedendo alla cancellazione dai registri dell’Anpr; oggi intende acquisire nuovamente la residenza Italia nel caso in cui fosse assunto come professore associato nel territorio nazionale. Per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010, modificato dall’art. 1, comma 149, della legge n. 232/ 2016, l’Agenzia ricorda che tale beneficio si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia, come precisato dalla circolare n. 17/2017. La disposizione, intendendo favorire il rientro dei docenti e ricercatori che vengano a svolgere l’attività in Italia con conseguente residenza nel territorio dello Stato, precisa che per fruire del regime agevolativo è necessario che il contribuente prima di rientrare in Italia, abbia svolto tale qualificata attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi - anche se non necessariamente nel biennio immediatamente precedente il rientro - e che, successivamente, venga a svolgere la detta attività in Italia trasferendovi la residenza. Tale circostanza, requisito di accesso al regime agevolativo per le persone fisiche in esame, non risulta rispettata nel caso di specie.

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