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Normativa e prassi

Dichiarazione precompilata 2017:
pubblicate le regole per l’accesso

L’Agenzia illustra le modalità con cui, a partire dal 18 aprile, i contribuenti o i soggetti delegati possono prendere visione del modello 730 predisposto dall’amministrazione

In vista dell’appuntamento con la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 aprile 2017, fa il punto della situazione per quanto riguarda le regole relative all’accesso al 730 precompilato da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Si ricorda che sarà possibile accedere ai dati a partire da martedì 18 aprile (la data ordinaria del 15 aprile, infatti, quest’anno cade di sabato, mentre il 16 e il 17 sono giornate festive).

A chi è destinato il 730 precompilato
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il 730 precompilato può essere presentato anche in forma congiunta.

Cosa c’è nel 730 precompilato
Nel 730 precompilato di quest’anno, i contribuenti troveranno i dati relativi ai seguenti oneri detraibili e deducibili, comunicati da soggetti terzi:
  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni
  • contributi previdenziali e assistenziali
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
  • spese sanitarie e relativi rimborsi
  • spese veterinarie
  • spese universitarie e relativi rimborsi
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare
  • spese funebri
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
All’interno del 730 precompilato, inoltre, sono indicati i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Oltre alla dichiarazione, a disposizione del contribuente c’è l’elenco delle informazioni a essa relative, in cui sono indicati separatamente i dati inseriti e quelli non inseriti (e le relative fonti informative).

Per quanto riguarda gli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è importante ricordare che l’Agenzia, nel predisporre la precompilata, individua tali familiari esclusivamente sulla base delle informazioni (anche reddituali) comunicate dai sostituti d’imposta attraverso le Certificazioni uniche.
Se nelle comunicazioni relative agli oneri detraibili/deducibili, trasmesse dai soggetti terzi, non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare, a cui la spesa si riferisce, risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico.
Naturalmente, qualora il familiare non sia in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico, il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia.

Come si accede al 730 precompilato
Le modalità di accesso alla dichiarazione sono due:
  • accesso diretto da parte del contribuente
  • accesso da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, del Caf o del professionista abilitato.
Accesso diretto da parte del contribuente
Il contribuente può accedere direttamente al 730, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
  • credenziali dispositive Fisconline
  • Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • identità Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale)
  • credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o dalla Guardia di finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa)
  • credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa può fare il contribuente
In relazione alla propria dichiarazione precompilata, il contribuente, eseguito l’accesso, può effettuare una delle seguenti operazioni:
  • visualizzazione e stampa
  • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio
  • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio)
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio)
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata
  • indicazione di un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative alla dichiarazione.
La dichiarazione presentata per conto di persone incapaci e minori
Il rappresentante legale e l’amministratore di sostegno, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, eseguono le operazioni indicate sopra utilizzando le proprie credenziali. A tal fine, per ottenere l’abilitazione, devono recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di tutore.
Allo stesso modo i genitori, tenuti a presentare la dichiarazione per conto dei figli minori, devono recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente, può ottenere l’abilitazione in via telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell’Agenzia.
In entrambi i casi, le abilitazioni sono valide fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono rilasciate.
 
Accesso da parte del sostituto d’imposta, del Caf e del professionista abilitato
I contribuenti, che non intendono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, possono farlo tramite uno dei seguenti soggetti:
  • sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
  • Caf
  • professionista abilitato.
La delega
Tali soggetti possono accedere alla dichiarazione precompilata solo dopo aver acquisito una specifica delega del contribuente, contenente le seguenti informazioni:
  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
  • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata
  • data di conferimento della delega
  • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni relative alla stessa.
La delega può essere acquisita, insieme a un documento d’identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico.
I sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati devono numerare e annotare in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.
 
Modalità di accesso
I sostituti d’imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).
I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate.
L’accesso alla dichiarazione precompilata (e all’elenco dei dati a essa relativi) da parte di tali soggetti è consentito fino al 10 novembre 2017, previa specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate tramite file ovvero via web (le regole tecniche per l’invio della richiesta sono illustrate nei paragrafi 4.2.3 e 4.2.4 del provvedimento in esame).

Presentazione diretta della dichiarazione
Il contribuente che accede direttamente alla propria dichiarazione precompilata può:
  • accettarla nei termini in cui è stata predisposta dall’Agenzia delle Entrate
  • modificarla o integrarla.
A partire dal 2 maggio, la dichiarazione accettata, modificata o integrata, può essere inviata telematicamente all’Agenzia che, entro cinque giorni, fornisce un’apposita ricevuta contenente:
  • la data di presentazione della dichiarazione
  • il riepilogo dei principali dati contabili.
Per rendere possibile le operazioni di conguaglio, il risultato contabile delle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente viene trasmesso dall’Agenzia ai sostituti d’imposta.
Qualora ciò non fosse possibile, l’Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail comunicato.
Se, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non è tenuto a effettuare il conguaglio, comunica in via telematica all’Agenzia il codice fiscale del contribuente interessato. Quest’ultimo, a sua volta, riceve apposita comunicazione dall’Agenzia stessa.

In entrambi i casi, il contribuente può, alternativamente,:
  • presentare un modello 730 integrativo, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto
  • rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.
Si ricorda che, per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, gli eventuali rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria.
Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento mediante F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
La salvaguardia dei dati trattati è garantita da stringenti protocolli di sicurezza aggiornati alle più recenti versioni.
Inoltre, a tutela della privacy dei contribuenti, l’Agenzia ha acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.
 
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