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Normativa e prassi

Depositi Iva, per le auto Ue l'imposta si paga all'estrazione

Il tributo dovuto per i veicoli commercializzati in Italia non viene applicato alle cessioni intracomunitarie in altri Stati membri

La società francese con rappresentante fiscale in Italia che compra presso un'impresa inglese delle auto provenienti dalla Cina "allo stato estero" e, prima di venderle nel nostro Paese, in Francia e Spagna, le pone temporaneamente in un deposito doganale utilizzato anche come deposito Iva, deve ricorrere a tutti gli accorgimenti necessari a distinguere chiaramente tra le merci ancora estere e quelle comunitarie, transitate cioè con l'immissione "in libera pratica" nel nuovo regime di deposito. A queste condizioni la società potrà effettuare tutte le operazioni sui beni senza applicare l'imposta sul valore aggiunto, che verrà assolta, unicamente per le macchine commercializzate in Italia - e non per le cessioni intracomunitarie in Francia e Spagna - al momento dell'estrazione dal deposito Iva. Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 440/E del 12 novembre, in risposta all'interpello di una società che si occupa della vendita di auto e chiede chiarimenti sul trattamento fiscale delle macchine in regime di deposito doganale/Iva.

Nel dettaglio, l'impresa francese ritiene di poter custodire la merce ancora allo stato estero nel deposito doganale, in sospensione di Iva e dazi. In questa prima fase, in cui la merce viaggia ancora fuori dallo spazio comunitario, secondo l'interpellante si possono realizzare "manipolazioni usuali" sulle auto, ossia tutte quelle operazioni che non ne stravolgono la natura, in regime di non imponibilità Iva, perchè manca il presupposto della territorialità dell'imposta. L'importo di queste prestazioni deve essere documentato tramite l'emissione da parte del prestatore del servizio di una fattura non imponibile, che andrà ad assolvere la sua funzione in un secondo tempo, aumentando la base imponibile su cui calcolare l'Iva al momento della importazione definitiva delle merci. Soltanto in un secondo step, con l'immissione in libera pratica e il pagamento dei dazi doganali, avviene il passaggio della merce, non fisico ma comunque fiscalmente rilevante, da estera a comunitaria. E il conseguente slittamento del deposito da doganale a Iva. A questo punto le operazioni di "perfezionamento attivo", quindi di rifinitura delle merci, possono essere fatturate, secondo l'interpellante, senza applicare l'Iva.

L'Agenzia è d'accordo con la soluzione prospettata. In ogni caso, pur condividendo la tesi sostenuta dalla società, i tecnici delle Entrate pongono l'accento su alcuni accorgimenti cui questa deve attenersi per un corretto trattamento tributario delle merci "depositate". Bisogna considerare che negli stessi locali coesistono merci vincolate al regime di deposito doganale e beni inquadrati invece in deposito Iva. Per questo è necessario fare in modo che siano correttamente individuabili le auto soggette a due distinti regimi fiscali, anche tramite il ricorso a contrassegni specifici. Con queste premesse, dunque, la soluzione dell'Agenzia collima con quella dell'interpellante e il rappresentante fiscale italiano della società istante è tenuto ad assolvere l'Iva e a emettere fattura, unicamente per le auto vendute nel nostro Paese e solo al momento dell'estrazione delle auto dal deposito. Sempre sul versante delle commercializzazioni delle merci in Italia, anche la cessione dei beni a una società commissionaria implica l'emissione della fattura con addebito Iva secondo l'aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda, invece, l'estrazione dal deposito delle auto dirette al mercato francese e spagnolo, l'operazione si può assimilare a una cessione intracomunitaria, senza quindi applicare l'imposta. Il rappresentante italiano dovrà semplicemente compilare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, riportando le cessioni realizzate verso la società francese e verso la persona che identifica fiscalmente la società interpellante in Spagna.

Ultime battute della risoluzione per chiarire l'inquadramento tributario dell'acquisto di accessori e pezzi di ricambio per i veicoli. Nel caso in cui i pezzi siano acquisiti da fornitori comunitari e provengano da altri stati membri, il rappresentante fiscale italiano sarà tenuto a realizzare l'acquisto intracomunitario e ad introdurre i beni nel deposito Iva, integrando la fattura emessa dal fornitore comunitario senza applicare l'Iva. Qualora invece gli accessori provengano dal mercato nazionale e siano ceduti dai fornitori italiani direttamente alla società francese, allora potranno essere fatturati senza applicare l'imposta soltanto se, all'atto della cessione, vengono introdotti nel deposito Iva dallo stesso cedente. In quest'ultima ipotesi, chiarisce l'Agenzia, la società non è obbligata ad avvalersi della figura del rappresentante fiscale, poiché l'operazione avviene in via diretta tra l'operatore comunitario e quello nazionale.
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