Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Definite le istruzioni operative
per avvisi bonari e fondazioni bancarie

Riguardano, rispettivamente, l’agevolazione per le attività con riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 e la percentuale del bonus spettante per i versamenti al Fondo unico nazionale

immagine generica illustrativa

Le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per il confronto di ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Accesso anche chi ha un periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare. La percentuale su cui determinare il credito d’imposta 2021 spettante alle fondazioni di origine bancaria, per i versamenti effettuati al fondo unico nazionale entro il 31 ottobre 2021, è del 33,3180%. Sono alcuni dei chiarimenti di due distinti provvedimenti del 3 dicembre 2021.

Definizione agevolata da controlli automatizzati
Ritocchi operativi alla misura agevolativa per le attività che a seguito dell’emergenza sanitaria hanno subìto nel periodo d’imposta 2020 una diminuzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto a quello del 2019. Le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento ai fini della definizione agevolata da controlli automatizzati (articolo 5, commi 1-9 del Dl n. 41/2021), per il confronto di ricavi e compensi, sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. In tal modo può accedere alla misura di favore anche chi ha un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Nel provvedimento direttoriale dell’Agenzia del 3 dicembre 2021 le misure integrative per fruire dell’agevolazione.
L’ammontare delle somme relative ai tali periodi d’imposta vale anche nella particolare ipotesi in cui il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva per uno solo dei due periodi.

Infine, l’autodichiarazione necessaria per accedere al beneficio (articolo 1, commi 14 e 15 del Dl n. 41/2021) potrà essere inviata entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (da emanare con successivo provvedimento) o, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento di quanto richiesto o della prima rata.

Indicati in un apposito allegato al provvedimento i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire il quadro dei ricavi relativi alle due annualità.

Bonus fondazioni bancarie
La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondazioni di origine bancaria, in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale entro il 31 ottobre 2021, è pari al 33,3180 per cento. La somma può essere utilizzata solo in compensazione tramite modello F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate. A stabilirlo il secondo provvedimento del 3 dicembre del direttore dell’Agenzia.

Il fondo unico nazionale (Fun) ha origine con l’articolo articolo 62 Codice del terzo settore per garantire un finanziamento stabile ai centri di servizio per il volontariato. Il fondo è alimentato da contributi annuali versati dalle fondazioni di origine bancaria, Fob (Dlgs n. 153/1999). L’amministrazione del Fun è invece gestita dall’Organismo nazionale di controllo (Onc), una fondazione di diritto privato, costituita con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 gennaio 2018.
Insieme all’istituzione del Fun, l’articolo 62 del Cts riconosce alle Fob, dal 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti al Fun, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, fino a un massimo di 15 milioni di euro per il primo anno di applicazione (2018) e a 10 milioni di euro per gli anni successivi. Il codice tributo da indicare nel modello di pagamento è “6893”.
Il bonus può essere ceduto, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni applicabili al cedente.
Le erogazioni, stabilisce il decreto attuativo 4 maggio 2018 del Mise, di concerto con il Mef, devono essere effettuate dalle fondazioni entro il 31 ottobre di ogni anno. Passata la scadenza l’Onc trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle Fob che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi.

L’Agenzia, sulla base del rapporto tra stanziamento e importo complessivo dei versamenti effettuati, stabilisce, con provvedimento del direttore, la percentuale su cui determinare il credito d’imposta spettante a ogni beneficiario.
Tenuto conto che al Fun sono confluiti, entro il 31 ottobre 2021, 30.013.737,43 euro, a fronte di risorse disponibili per 10milioni di euro disponibili, la percentuale usufruibile per il 2021, definita con il provvedimento in esame, è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 30.013.737,43, il risultato, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 33,3180 per cento.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/definite-istruzioni-operative-avvisi-bonari-e-fondazioni