A istituirli, le risoluzioni nn. 47/E, 48/E, 49/E e 50/E del 14 maggio.
Cedolare secca
Nell’F24 vanno indicati i codici:
- 1845 per l’acconto (“Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO”)
- 1846 per il saldo (“Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO” ).
- 147E per l’acconto (“Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO”
- 148E per il saldo (Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO).
Contributo di solidarietà
Nell’F24, in caso di autotassazione, va indicato il codice 1683 (Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011).
Se il contributo di solidarietà è trattenuto in sede di assistenza fiscale, il relativo versamento va effettuato con il codice 1619 (Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale) ovvero, per chi è obbligato all’F24EP, con il codice 146E (Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale).
Maggiorazione Ires
Per la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota Ires prevista per le società non operative, i codici da utilizzare sono:
- 2018 (Maggiorazione IRES – acconto prima rata – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.)
- 2019 (Maggiorazione IRES – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.)
- 2020 (Maggiorazione IRES – saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.).
Pignoramento presso terzi
Infine, per il versamento tramite F24 dell’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi, va utilizzato il codice tributo 4040 (Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010). Il citato provvedimento, infatti, stabilisce che il creditore pignoratizio deve indicare nella dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.