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Normativa e prassi

Credito Dta, via libera al Confidi,
ma altolà alle perdite fiscali 2020

Quelle “ non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile …” non sono mature. Si considerano tali solo quelle relative all'ultimo periodo d'imposta chiuso prima della cessione

crediti

Il Consorzio di garanzia collettiva fidi, che ha ceduto crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020, per espressa previsione normativa, può beneficiare del credito d'imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in anni precedenti, anche se le stesse imposte non sono state iscritte in bilancio. Dall’agevolazione sono, però, escluse le perdite fiscali relative al periodo d'imposta 2020, perché, al tempo ancora in corso di formazione. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 193 del 18 marzo 2021.

Il Confidi istante, consapevole di rientrare nell’ambito soggettivo della disposizione agevolativa prevista dall’ultima versione dell’articolo 44-bis del Dl “Crescita” (decreto legge n. 34/2019), in quanto ente commerciale equiparato alle società indicate quali beneficiarie dalla norma, tra l’altro, chiede, infatti, se sia possibile – nel caso in cui le imposte anticipate maturate al 31 dicembre 2019 non siano sufficienti a raggiungere il limite del 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti – trasformare in credito d'imposta anche le eventuali imposte anticipate generatesi sulle perdite fiscali 2020.

L’attuale versione dell’articolo 44-bis del Dl “Crescita”, osserva l’Agenzia, integralmente sostituita dal decreto “Cura Italia” con l’articolo 55, oggi offre, alle società che cedono, entro il 31 dicembre 2020, crediti deteriorati, cioè vantati nei confronti di debitori inadempienti, che non pagano da oltre 90 giorni, la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta – deferred tax assets) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati, sia di natura commerciale sia bancaria, che vengono ceduti. Si tratta delle perdite fiscali (articolo 84, Tuir), non ancora portate in diminuzione del reddito imponibile, e delle eccedenze Ace (articolo 1, comma 4, Dl n. 201/2011), non ancora dedotte o fruite tramite credito d’imposta, al momento della cessione dei suddetti crediti.

Il tetto alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace, che possono generare Dta trasformabili in credito d’imposta, è fissato al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Tale valore non può superare i 2 miliardi di euro, limite calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate, entro il 31 dicembre 2020, dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Ancora, per espressa previsione normativa, le attività per imposte anticipate riferibili a perdite fiscali ed eccedenze Ace possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, ne consegue che da questo momento il cedente non potrà più portare in diminuzione dei redditi le perdite, né dedurre o compensare l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di Dta trasformabili.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ceduti o ancora chiesti a rimborso. Vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.

Le società che vogliono trasformare le Dta in credito d’imposta devono comunicarlo con un’espressa opzione (articolo 11, comma 1, Dl n. 59/2016). L’adempimento deve essere effettuato entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti: l’opzione diventa efficace dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Effettuata la ricognizione della rinnovata norma, l’amministrazione, in relazione alla possibilità di convertire in credito d'imposta attività per imposte anticipate non iscritte in bilancio, afferma che è espressamente consentita dalla stessa norma. A tal fine, il Consorzio dovrà quantificare, in via extracontabile, l’ammontare di imposte anticipate virtualmente iscrivibili con riferimento alle perdite fiscali indicate nella predetta disposizione normativa, che costituirà la base di calcolo per determinare il quantum del credito spettante.

Sulla fattibilità, invece, di convertire le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali relative al periodo d'imposta 2020, non è della stessa opinione. Infatti, considerato che la disciplina in questione si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti effettuate entro il 31 dicembre 2020, le perdite fiscali “non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del Tuir corrispondono a quelle maturate alla data di cessione dei crediti, intendendosi per “maturate” quelle relative all'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data di cessione (il 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Pertanto, sono escluse le perdite fiscali in fieri relative al periodo d'imposta 2020.

Infine, l’Agenzia conferma che per beneficiare dell’agevolazione è necessario esercitare l’opzione prevista dall'articolo 11 del Dl n. 59/2016 e versare “un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP”. Le indicazioni su come effettuare l’opzione e calcolare il canone da versare sono reperibili in un provvedimento direttoriale e nella circolare n. 32/E (vedi articolo “Mantenimento Dta in credito: canone entro il 1° agosto”), entrambi del 22 luglio 2016.

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