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Normativa e prassi

Credito d’imposta beni strumentali:
confermata la revocabilità parziale

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’indebita fruizione del beneficio può, in presenza di precise condizioni, essere limitata a una sola parte dell’investimento agevolato

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alle cause di revoca previste dalla disciplina istitutiva del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Con la risoluzione n. 29/E del 10 marzo 2017, l’amministrazione finanziaria risponde a un’istanza di interpello presentata da una società che esercita l’attività di noleggio di autoveicoli.

Quesito e soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante, nel corso del 2014, ha acquistato, mediante stipula di un contratto di leasing, un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica. La stessa è ora intenzionata a riscattare l’intero bene (carrello e attrezzatura magnetica) e ad alienare all’estero, nel corso del 2017, il solo carrello elevatore. L’attrezzatura magnetica, invece, sarà montata su un ulteriore carrello, utilizzato presso un altro cantiere della medesima società.
Per effetto dell’acquisizione del carrello elevatore e dell’attrezzatura magnetica, il contribuente ha beneficiato, nel corso del 2015, del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 18, Dl 91/2014).

Tanto premesso, la società ha chiesto il parere dell’Agenzia in merito alla possibilità di vendita all’estero del solo carrello elevatore, senza dover rinunciare al beneficio fiscale anche per la parte relativa all’attrezzatura magnetica, che resterebbe in una struttura produttiva situata nel territorio dello Stato.
A parere dell’istante, la vendita all’estero del solo carrello elevatore non comporta la revoca del beneficio per la parte relativa al valore dell’attrezzatura magnetica, “in quanto detta attrezzatura è dotata di una propria autonoma funzionalità rispetto al carrello ceduto, che ne consente l’utilizzo anche se montata su un altro carrello già in uso all’azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia”.
Tale orientamento interpretativo, secondo l’interpellante, può essere indirettamente dedotto da quanto in precedenza già precisato dalla stessa Agenzia, secondo cui l’indebita fruizione del credito d’imposta in esame può essere anche parziale (cfr circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, paragrafo 8).

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Come noto, ai soggetti titolari di reddito di impresa è riconosciuto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (“fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.”), destinati a strutture produttive situate in Italia. Il credito non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10mila euro (articolo 18, Dl 91/2014).

In particolare, l’agevolazione compete per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta  nel quale l’investimento è stato maggiore.
In relazione ai requisiti dei beni oggetto di investimento, l’Agenzia ha chiarito che tali beni devono caratterizzarsi, oltre che per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria, anche per il requisito della “novità” e che, pertanto, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (circolare n. 5/E, già citata, paragrafo 2.2).

Con il medesimo documento di prassi è stato altresì precisato, che “sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore”.
Per quanto riguarda le cause di revoca dell’agevolazione, la stessa si verifica “se i beni oggetto di investimento sono trasferiti, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione”. Pertanto, la citata causa di revoca opera se il trasferimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.

Ritornando alla fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello, il contribuente ha dichiarato di voler cedere all’estero, entro il 2017, il carrello elevatore acquisito, insieme ad apposita attrezzatura magnetica, nel corso del 2014 mediante contratto di locazione finanziaria. Quindi, tenuto conto che la cessione all’estero del carrello avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato, tale cessione, a parere dell’Agenzia, costituisce causa di revoca del credito di imposta relativamente all’acquisizione del carrello elevatore stesso.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce poi che, nel caso in cui la quota di credito d’imposta relativa al carrello elevatore alienato fosse stata già utilizzata, il contribuente avrebbe l’obbligo di restituire, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca, il credito indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale.
La quota di credito relativa all’attrezzatura magnetica, invece, non dovrà essere restituita, a condizione che l’attrezzatura stessa, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma.
Infatti, come chiarito nella più volte citata circolare, “gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell’agevolazione anche se destinati a essere inseriti in impianti e strutture più complessi esistenti”.
Pertanto, l’attrezzatura magnetica, inserita in una struttura più complessa, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, oltra a essere compresa nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, deve caratterizzarsi per i requisiti della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’istante e della novità al momento dell’acquisto della stessa.

Va, inoltre, rispettata anche la condizione dell’importo minimo, fissato dalla disciplina istitutiva del credito di imposta, in misura non inferiore a 10mila euro per ciascun progetto di investimento.
In assenza anche di uno solo di tali requisiti, il contribuente dovrebbe rinunciare anche alla quota di credito di imposta relativamente all’attrezzatura magnetica non alienata.
 
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