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Normativa e prassi

Cpf “discoteche”, tutto pronto,
dal 2 dicembre il via alle istanze

Approvato il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la presentazione della domanda che potrà essere inoltrata online fino al 21 dicembre 2021 tramite i servizi telematici dell’Agenzia

consolle discoteca

Con la firma del provvedimento del 29 novembre 2021, il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, porta ad attuazione l’articolo 2 del decreto “Sostegni-bis” (Dl n. 73/2021) con il quale il governo ha stanziato risorse finanziarie per 140 milioni di euro per l’erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto destinato a ristorare le attività che anche nel 2021 – con il perdurare della pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni necessarie per il suo contenimento – hanno subìto chiusure prolungate (almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”).
Inoltre, la situazione particolare delle discoteche, costrette a una chiusura ininterrotta che perdurava alla data del 23 luglio 2021, è stata oggetto della misura prevista dall’articolo 11 del decreto legge n. 105/2021, con la quale è stata disposta in loro favore la destinazione prioritaria di una parte delle risorse finanziarie sopra citate, pari a 20 milioni di euro.
Con il decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari, l’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione – della quale è incaricata l’Agenzia delle entrate – a seguito della presentazione di istanza telematica (vedi articolo “Stop forzato palestre e discoteche, al via le regole di erogazione del Cfp”).

Di cosa si tratta
Il contributo a fondo perduto in oggetto si articola, quindi, in due set di requisiti e importi spettanti.

Il “contributo attività chiuse” è destinato ai soggetti economici che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 26 maggio 2021 e la cui attività prevalente risultante all’Anagrafe tributaria alla data del 26 maggio 2021 è individuata dai codici Ateco 2007 elencati nell’allegato 1 del decreto interministeriale sopra citato.
L’importo massimo del contributo varia in relazione alla fascia dei ricavi e compensi dell’anno 2019: per ricavi e compensi fino a 400mila euro è previsto l’importo di 3mila euro, poi si passa a 7.500 euro per ricavi oltre 400mila e fino a 1.000.000 di euro e infine a 12mila per ricavi superiori a 1.000.000 di euro.

Il “contributo maggiorazione discoteche” è destinato ai soggetti economici che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 23 luglio 2021 e la cui attività prevalente risultante all’Anagrafe tributaria alla data del 23 luglio 2021 è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10” (discoteche, sale da ballo, night-club e simili).
L’importo massimo previsto per ogni beneficiario ammonta a 25mila euro.

I due cfp non sono alternativi e, pertanto, le discoteche possono richiederli entrambi, se in possesso di tutti i requisiti.
La modalità di erogazione prevista è l’accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente.

Il modello dell’istanza
Al provvedimento sono allegati il modello dell’istanza per la richiesta del contributo e le istruzioni di compilazione.
Il modello contiene la sezione dei dati identificativi del richiedente, le due sezioni dedicate ai requisiti previsti per il “contributo maggiorazione discoteche” (articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale) e per il “contributo attività chiuse” (articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale) e l’Iban per l’accredito dell’indennizzo.

Il cfp è classificabile come aiuto di importo limitato di cui alla sezione 3.1 degli aiuti di Stato e deve essere erogato rispettando le regole del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni); nel modello sono quindi presenti le sezioni dedicate alla verifica del mancato superamento dei limiti massimi di aiuti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”.
A seconda della sezione di aiuti di Stato applicata (3.1 e/o 3.12), il richiedente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio: il possesso dei requisiti previsti, la condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi, l’elenco degli aiuti ricevuti (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui proprio con la somma richiesta con l’agevolazione in esame si verifichi il superamento dell’importo massimo previsto per il settore di attività nella sezione 3.1, il richiedente deve indicare il minor importo di contributo che richiede al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

La presentazione dell’istanza
L’istanza telematica può essere presentata tra il 2 dicembre e il 21 dicembre 2021, con predisposizione mediante un software conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento e trasmissione attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via desktop telematico).

Per la predisposizione e l’invio della richiesta, gli operatori economici possono avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale o fornire all’intermediario una specifica delega per la presentazione dell’istanza relativa al contributo in oggetto.

Qualora sia stato inoltrato un modello contenente dati errati è possibile presentare una nuova istanza sostitutiva entro il termine del 21 dicembre 2021 ed entro la stessa data è possibile inviare una rinuncia se invece il contributo richiesto non è spettante. Qualora il contribuente abbia richiesto nell’istanza il “contributo attività chiuse” e il “contributo maggiorazione discoteche”, la rinuncia si riferisce a entrambi i contributi.

Controllo delle istanze ed erogazione del contributo
Il provvedimento illustra le modalità di elaborazione e controllo delle domande da parte dell’Agenzia. Inizialmente, dopo la presentazione del modello, vengono eseguiti dei controlli “formali” che terminano con il rilascio della ricevuta di presa in carico.
Successivamente al 21 dicembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle istanze, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, a valle della quale l’Agenzia procede al riparto delle risorse stanziate in base a quelle validamente presentate e all’erogazione dei contributi mediante accredito sul conto corrente intestato al richiedente indicato sull’istanza.
Dapprima è previsto il riparto proporzionale dei 20 milioni di euro stanziati per il “contributo maggiorazione discoteche” e successivamente il riparto proporzionale dei rimanenti fondi (120 milioni di euro oltre all’eventuale rimanenza dei fondi appena ripartiti) per il “contributo attività chiuse”; per quest’ultimo, come previsto dal decreto interministeriale, si procederà prioritariamente a un riparto in egual misura per ciascun beneficiario entro un importo di 3mila euro e successivamente al riparto dei fondi rimanenti, in proporzione all’importo richiesto eccedente i 3mila euro.

Infine, il provvedimento illustra i controlli che possono essere svolti successivamente all’erogazione e fornisce le modalità operative per l’eventuale restituzione di un contributo ottenuto e non spettante, per il quale una prossima risoluzione istituirà i codici tributo da utilizzare.

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