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Normativa e prassi

Country by country reporting:
emanate le istruzioni operative

Pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze che attua le disposizioni in materia di obbligo di rendicontazione paese per paese dei gruppi multinazionali

bandiere
La legge di stabilità 2016 ha introdotto l’obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015), rimettendo a un successivo decreto del ministro dell’Economia e delle finanze il compito di dettare le relative disposizioni attuative.
Il Dm 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 marzo 2017, stabilisce, appunto, le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle Entrate.

In tal modo, il legislatore prosegue nel percorso di adeguamento dell’ordinamento interno al diritto europeo in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale nonché alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
In particolare, vengono in rilievo:
  • la direttiva 2016/881/Ue del Consiglio, del 25 maggio 2016 (che modifica la precedente direttiva 2011/16/Ue), in base alla quale “ciascuno stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla controllante capogruppo di un gruppo di imprese multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra entità tenuta alla rendicontazione (…), di presentare una rendicontazione paese per paese (…)
  • il rapporto conclusivo Ocse sulla Action 13 del progetto Base erosion and profit shifting (Beps), intitolato Guidance on the implementation of transfer pricing documentation and country-by-country reporting del 2015 (rapporto che rientra nel più vasto programma di contenimento dei fenomeni di erosione della base imponibile derivante dall’attività dei gruppi multinazionali, soprattutto con riguardo ai prezzi di trasferimento).

Ciò premesso in termini di inquadramento sistematico, di seguito si illustrano i contenuti del Dm, precisando che l’articolo 1 contiene una serie di definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenuti nei successivi articoli.
 
Chi è obbligato alla presentazione (articolo 2)
In linea generale, sono obbligate alla presentazione le società controllanti, a capo di gruppi multinazionali, residenti in Italia:
  • che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato
  • con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro
  • che non sono a loro volta controllate da altre società o enti.
Tuttavia, l’obbligo di presentazione passa a una società controllata, residente in Italia, quando la controllante:
  • risiede in uno stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione
  • risiede in uno stato in cui non è in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione
  • è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese.
Si precisa che l’obbligo in capo alla controllata sorge al verificarsi di una delle suindicate condizioni.
Decorre dal periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva; pertanto, con l’entrata in vigore del decreto in esame, la rendicontazione deve essere presentata anche con riguardo al periodo d’imposta 2016, sebbene, nel caso di coincidenza con l’anno solare, quest’ultimo si sia già chiuso.

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (articolo 3)
Il decreto precisa che la società (controllante o controllata) tenuta alla presentazione deve, entro il termine per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, comunicare il proprio obbligo all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

Contenuto della rendicontazione (articolo 4)
La rendicontazione paese per paese con riferimento a un gruppo multinazionale contiene per ciascuno stato in cui lo stesso opera:
  • i dati aggregati di tutte le società appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti
  • l’identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale, lo stato di costituzione o di organizzazione, se diverso da quello di residenza fiscale, la natura dell’attività o delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento al paese in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo.
Le modalità operative di presentazione della rendicontazione saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Termine di presentazione (articolo 5)
La rendicontazione deve essere presentata entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.
 
Scambio di informazioni (articolo 6)
L’Agenzia delle Entrate è tenuta a trasmettere a ogni altro Stato membro dell’Ue (e agli Stati extra-Ue con i quali sono in vigore accordi di scambio) le informazioni acquisite attraverso la rendicontazione e relative a società negli stessi residenti (o ivi aventi una stabile organizzazione). Per la trasmissione, da effettuare, a regime, entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, l’Agenzia utilizza il modello allegato al decreto. Con riferimento alla prima rendicontazione relativa al periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, le informazioni sono trasmesse entro 18 mesi.
 
Utilizzo dei dati (articolo 7)
Infine, il decreto prevede che l’Agenzia utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche. Tuttavia, le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell’Agenzia delle Entrate non si possono basare sulle informazioni (ex articolo 4) scambiate ai sensi dell’articolo 6. In deroga a tale previsione, le informazioni possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.
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