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Normativa e prassi

Contributo perequativo,
la risposta alloggia nella tabella

Ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d'esercizio o del risultato economico d'esercizio, assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente previsto

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Con la risposta n. 199 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate dipana i dubbi di una società, che, a seguito della pandemia, avendo subìto un peggioramento del risultato economico tra 2019 e 2020 aveva chiesto e ottenuto nel 2021 il contributo a fondo perduto perequativo, optando per la fruizione del credito d'imposta, chiarendo che, per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio, occorre far riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021, per ciascun modello di dichiarazione (vedi articolo “Cfp perequativo del “Sostegni-bis”, i campi di Redditi per ottenerlo”).
La società istante, dal momento che il risultato negativo dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è stato causato per una quota parte dallo stato di emergenza sanitaria e per un'altra parte da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria, chiede all’Amministrazione se, per il calcolo del contributo perequativo, vada escluso dal reddito del periodo d'imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L’Agenzia risponde puntualmente: ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d'esercizio o del risultato economico d'esercizio, conclude l’Agenzia, assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella tabella A allegata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

Come di consueto, l'Amministrazione ripercorre il perimetro normativo che ha introdotto il contributo perequativo, destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus, prendendo le mosse dall'articolo 1, commi 16-27 del decreto “Sostegni-bis”, ricordando che l’indennizzo è stato riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.
Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, di attuazione della norma, ha definito le regole di erogazione del contributo perequativo, fissando la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio necessaria per l’accesso al contributo, le percentuali di determinazione del contributo commisurate ai ricavi dell’anno 2019 e i termini di invio delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019 e 2020 affinché si possano considerare validamente presentate ai fini della richiesta del contributo.

In sostanza, tale contributo, a differenza dei precedenti Cfp, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subìto durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia.

Fatte le premesse, l’Agenzia evidenzia che, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla situazione emergenziale e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione definendo implicitamente le nozioni di peggioramento del risultato economico d'esercizio e di risultato economico d'esercizio, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere. Ebbene, per consentire un’agevole e corretta determinazione del risultato economico d’esercizio dell’anno 2019 e dell’anno 2020, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021 ha individuato, per ciascun modello di dichiarazione dei redditi, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) a cui fare riferimento per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio (allegato A).

Di conseguenza, non rileva come il peggioramento sia sopraggiunto ma assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella tabella A allegata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

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