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Normativa e prassi

Contributo Covid a fondo perduto,
accessibile alla società scissa

Fruibile anche dall’impresa che in assenza del requisito del calo di fatturato ad aprile 2020, ha tuttavia la propria sede in un territorio colpito da eventi calamitosi

soldi

Si al contributo Covid a fondo perduto per la società costituita nel 2019 a seguito di scissione parziale proporzionale. Può accedere al medesimo beneficio anche la società che ha realizzato ricavi inferiori a 5 milioni di euro ma ad aprile 2020 non ha fatturato meno di 2/3 rispetto ad aprile 2019, se ha la sede operativa o il domicilio fiscale in uno dei territori dei Comuni colpiti da eventi calamitosi che, alla data di dichiarazione della pandemia da Covid-19 (31 gennaio 2020), si trovava ancora in stato di emergenza, come indicato dall’articolo 25, comma 4 del Dl n. 34/2020.
Sono, in estrema sintesi, le precisazioni dell’Agenzia contenute, rispettivamente, nelle risposte n. 403/2020 e n. 405/2020.

(risposta n. 403/2020)
Nel primo interpello l’istante chiede se la società scissa a seguito di riorganizzazione aziendale, può fruire del contributo Covid introdotto dal Dl Rilancio (articolo 25 del Dl n. 34/2020) e se l’entità di tale contributo è pari al 10% della differenza tra il fatturato 2019 e il fatturato 2020.
L’Agenzia ricorda in primo luogo che l'articolo 25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid 19 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario e ai titolari di partita Iva. Per accedere al beneficio, è necessario aver realizzato nel 2019 un ammontare dei ricavi o compensi che non superi i 5 milioni di euro e, inoltre,  il totale del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’Agenzia, nell’interpello in esame, ricorda che la circolare n. 22/E del 2020, al punto 5.1, ha precisato che, nel caso di operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, “occorre considerare gli effetti ditale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Nell'ipotesi di scissione, quindi, i due requisiti andranno determinati in relazione all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d'azienda oggetto di assegnazione”.
La società dell’istante, precisa l’Agenzia, costituita nel 2019 seguito di scissione parziale proporzionale, potrà quindi fruire del contributo a fondo perduto Covid-19.
Riguardo al secondo quesito relativo alla determinazione del contributo, le somme devono essere calcolate sia in relazione alle soglia massima di  ricavi o compensi sia per quanto riguarda la riduzione del fatturato, identificando l'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente nei confronti del ramo d'azienda oggetto di assegnazione alla società istante (ante e post scissione).
 
(risposta n. 405/2020)
Nel secondo interpello invece, una società chiede di poter accedere al contributo in esame nonostante il fatturato nel mese di aprile 2020 non è stato inferiore ai 2/3, come indicato dalla norma, rispetto al corrispondente dato di aprile 2019. L’istante tuttavia, fa presente che la norma (articolo 25, comma 4 secondo periodo, Dl n. 34/2020) riconosce il contributo anche in assenza dei requisiti richiesti, ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti, con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione della pandemia per Covid-19.
L’istante ritiene che la propria sede societaria è collocata in un Comune in stato di emergenza  alla data del 31 gennaio 2020, a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 e del 2 dicembre 2019 che hanno prorogato lo stato di emergenza dei territori interessati da eccezionali eventi metereologici.
L’Agenzia, dopo aver richiamato la norma introdotta dal dl Rilancio sul contributo in esame, ricorda che la circolare n. 22/2020, al punto 5.2 prevede che possono fruire comunque del contributo, anche in assenza del calo di fatturato, i soggetti che, “a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”. L’istante, quindi, potrà accedere al contributo a fondo perduto, sul presupposto che il Comune risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Chiaramente, per entrambi gli interpelli, l’Agenzia ricorda che per accedere al beneficio devono sussistere tutte le altre condizioni richieste dalla normativa di favore.
 

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