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Normativa e prassi

Contratti di scrittura, solo la connotazione artistica riduce l'Iva

Aliquota ordinaria per le altre prestazioni connesse all'evento e per gli accordi stipulati tra organizzatore e produttore

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Alle prestazioni di servizi per l'allestimento di uno spettacolo, preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali, non è applicabile l'aliquota Iva del 10%, prevista invece per le prestazioni oggetto dei contratti di scrittura che assumono connotazione artistica. L'aliquota agevolata non è applicabile neanche ai contratti stipulati tra produttore e organizzatore. E' quanto chiarisce la risoluzione n. 393/E del 28 dicembre 2007.

Il quesito a cui ha risposto l'agenzia delle Entrate riguardava l'ambito applicativo della disposizione recata dal n. 119) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi per la realizzazione di eventi spettacolistici (forniture di palcoscenico, scenografie e impianti tecnici per la diffusione di suono, luci e immagini, progettazione e installazione dei predetti impianti) e ai contratti stipulati fra produttori e organizzatori.

Il documento di prassi parte dall'esame della normativa in materia, richiamando in particolare:

 

  • la direttiva Ce 112/2006, che tra le prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquote Iva ridotte dagli Stati membri individua quelle fornite da o i diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti
  • la tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che, nel recepire la disciplina comunitaria, prevede, al n. 119), l'aliquota del 10% per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali
  • il comma 300 della legge 296/2006, in base al quale si considerano contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali ai sensi dell'anzidetta disposizione quei contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa tabella A.

La circolare 37/2007 aveva già chiarito la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione recata dal comma 300 della Finanziaria 2007, precisando che i contratti di scrittura assoggettati all'aliquota del 10% sono tutti quelli connessi a "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti".

La risoluzione 393/2007 precisa ora che l'aliquota ridotta è applicabile solo alle prestazioni oggetto dei "contratti di scrittura" aventi connotazione artistica, ossia quelle "rese da soggetti che forniscono un apporto interpretativo o innovativo, di tipo personale e professionale", allo spettacolo.
Restano pertanto soggette a Iva con aliquota ordinaria le prestazioni di servizi rese da altri soggetti coinvolti nell'allestimento dello spettacolo, preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali, trattandosi di generiche prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda poi i contratti stipulati tra produttore e organizzatore, l'Agenzia rileva che, in forza di essi, il produttore svolge un insieme complesso di prestazioni (scrittura dell'artista, fornitura di materiali e servizi necessari all'allestimento), effettuando separatamente i vari acquisti e coordinandoli per rivendere all'organizzatore un pacchetto unitario, rappresentato dall'evento. A essi, non si estende l'aliquota ridotta del 10% applicabile invece ai contratti di scrittura stipulati con l'artista.

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