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Normativa e prassi

Consolidato e adempimenti fiscali:
l’Agenzia risponde a tre interpelli

Le questioni affrontate riguardano il trasferimento dei crediti delle società del gruppo, i limiti di compensazione e l’apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni e al modello Cnm

Con tre risposte (nn. 49, 50 e 51) ad altrettanti interpelli, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla disciplina del consolidato nazionale e sui connessi adempimenti fiscali.

All’Amministrazione si sono rivolte alcune società facenti parte di un gruppo, che hanno esercitato congiuntamente l’opzione per il consolidato fiscale nazionale Ires per il triennio 2017-2019, comunicando la scelta attraverso il quadro OP del modello Redditi Sc 2017 della consolidante.

Tra le istanti c'è anche la holding del gruppo.

 
Nella richiesta di parere ognuna delle tre società afferma:
  • di aver maturato, nel periodo d’imposta 2016, un credito Ires, in parte già utilizzato per il versamento, in proprio, del primo acconto Ires 2017
  • di voler trasferire il credito al consolidato affinché possa essere utilizzato in compensazione verticale con il debito Ires 2017 e gli acconti Ires 2018 del consolidato
  • di volere, in alternativa o contestualmente alla cessione al consolidato, cedere il credito a una o più società del gruppo (anche non appartenente al consolidato) di modo che possa essere utilizzato in compensazione verticale e/o orizzontale dalla cessionaria. 
I quesiti
Sulla base di queste premesse, le società istanti chiedono all’Agenzia se:
  • sussista o meno l’obbligo di apporre il visto di conformità al modello Redditi Sc 2018 e/o al modello Cnm 2018 qualora il credito ante consolidato venga trasferito al consolidato
  • sia possibile regolarizzare l’apposizione del visto di conformità oltre il termine ordinario previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e del modello Cnm, tramite presentazione di una dichiarazione integrativa e quali siano, in tal caso, le sanzioni applicabili
  • in caso di cessione infragruppo del credito maturato ante consolidato, il limite annuo previsto per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d’imposta (700mila euro) debba essere rispettato dalla società cedente e/o dalla cessionaria. 
Le risposte
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che i contribuenti, che utilizzano in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali il credito emerge (articolo 1, comma 574, legge 147/2013). La norma, peraltro, limita l’obbligo di apposizione del visto alla sola compensazione orizzontale (circolare n. 10/E del 14 maggio 2014).
L’Amministrazione, inoltre, con la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, ha ulteriormente precisato che, se il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta è diverso da quello che lo ha generato (è il caso, ad esempio, della cessione delle eccedenze Ires nell’ambito dei gruppi societari – cfr articolo 43-ter, Dpr 602/1973), il visto di conformità deve essere apposto:
  • sulla dichiarazione del cedente (con finalità di controllo della spettanza del credito)
  • sulla dichiarazione del cessionario (con finalità di riscontro dell’ammontare del credito ceduto con il suo utilizzo in compensazione), qualora il credito ricevuto sia utilizzato per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore. 
Pertanto, sottolinea l’Agenzia:
  • il cedente deve certificare il credito al momento della sua cessione, a prescindere dal fatto che lo stesso sia utilizzato dal cessionario in compensazione verticale o orizzontale
  • il cessionario, invece, deve certificare il credito ricevuto solo nel caso in cui proceda alla compensazione orizzontale. 
I principi appena ricordati si applicano anche nell’ambito del consolidato nazionale.
 
Fatte queste premesse, l’Agenzia così risponde alle domande delle società.
 
Apposizione del visto di conformità
Ognuna delle società istanti deve apporre il visto di conformità al proprio modello Redditi SC 2018, per certificare i crediti di importo superiore a 5mila euro maturati prima dell’esercizio dell’opzione (ovvero ricevuti mediante procedura semplificata) e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell’Ires del gruppo.
La consolidante, inoltre, deve apporre il visto di conformità al modello Cnm 2018, qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore a 5mila euro.
 
Regolarizzazione del visto di conformità
L’omessa apposizione del visto di può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione:
  • correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione
  • integrativa, con applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (con possibilità di avvalersi del ravvedimento). 
Peraltro, nell’ipotesi in cui il credito sia stato utilizzato in compensazione orizzontale in misura superiore a 5mila e la dichiarazione integrativa sia presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, si applica la sola sanzione da 250 a 2mila euro. Se, invece, l’integrativa viene presentata successivamente, si applica anche la sanzione prevista nel caso di omesso versamento, eventualmente ravveduta.
 
Rispetto del limite di 700mila euro
Ciascuna della società istanti può cedere infragruppo l’Ires maturata ante consolidato senza particolari limiti d’importo.
A sua volta il cessionario, qualora utilizzi le eccedenze così ricevute in compensazione con tributi e contributi diversi dall’Ires, deve rispettare il limite di 700mila (si tratta, infatti, di compensazione orizzontale). Tale vincolo, invece, non sussiste in caso di compensazione verticale.
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