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Normativa e prassi

Consegna e ritiro di gas naturale:
non è cessione, non c’è Iva

Il particolare schema negoziale, sebbene determini il trasferimento della proprietà dei beni in capo al depositario, non costituisce né nasconde una vendita reale

impianto per gas naturale
La consegna e il ritiro del gas naturale, effettuati nell’ambito della procedura di stoccaggio virtuale delineata dal decreto legislativo 130/2010, non costituiscono cessioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Sono, invece, da assoggettare a Iva, in quanto corrispettivi di una cessione di gas, le somme dovute ove si verifichi, per l’inadempimento dei soggetti obbligati, uno sbilanciamento tra le quantità di gas consegnate e quelle ritirate.
In ogni caso, sconta l’Iva la remunerazione per la prestazione del servizio di deposito resa dallo stoccatore.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 5 marzo.
 
Il servizio di stoccaggio, reso dal gestore dei Servizi energetici attraverso stoccatori virtuali selezionati a seguito di procedura concorrenziale, consente ai soggetti aderenti alle iniziative di “sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale”, promosse dal Dlgs 130/2010, di consegnare gas naturale nel periodo estivo e averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale, secondo modalità riconducibili allo schema del contratto di deposito irregolare di cui all’articolo 1782 del codice civile.
L’operazione, diretta a favorire l’approvvigionamento del gas nei periodi di prezzo conveniente, riguarda la consegna di beni fungibili (gas naturale) allo stoccatore virtuale con l’obbligo, a carico di quest’ultimo, di restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, nel periodo stabilito.
 
Allo stoccatore è concessa la facoltà di disporre del gas.
Ai sensi dell’articolo 1782 del codice civile, “se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità”.
La consegna del gas allo stoccatore, funzionale all’esecuzione del contratto di deposito, sebbene determini il trasferimento della proprietà dei beni depositati in capo al depositario, non è manifestazione della volontà di effettuare una cessione; né tale volontà può ravvisarsi nella riconsegna del tantundem eiusdem generis, che costituisce adempimento dell’obbligo di restituzione previsto dallo schema negoziale in esame.
 
Alla luce di tali considerazioni, l’Amministrazione finanziaria ha escluso che costituiscano cessioni rilevanti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i trasferimenti del gas dal depositante al depositario, e viceversa, effettuati in adempimento del contratto di deposito.
 
Chiamata, inoltre, a valutare se possano essere esclusi dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, alla stregua di penalità, gli importi dovuti in occasione dell’inadempimento degli obblighi di consegna e riconsegna del gas, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, in difetto di corrispondenza tra le quantità di gas consegnate e quelle ritirate, si perfezionino tra il depositante e il depositario delle cessioni di gas rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Le somme che il soggetto inadempiente è tenuto a pagare costituiscono corrispettivi delle eventuali eccedenze di gas consegnato o ritirato.
 
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è in linea con quanto precisato nelle risoluzioni 141/2000 e 500084/1974 (dell’allora ministero delle Finanze), con riferimento alla consegna di beni fungibili stoccati ai fini della lavorazione/trasformazione e alla loro successiva restituzione a lavorazione eseguita.
L’attività di stoccaggio svolta dal Gse e dagli “stoccatori virtuali” costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del Dpr 633/1972, e la relativa remunerazione è assoggettata all’imposta.
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