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Normativa e prassi

Compensi alle Ct: tassazione separata
solo se il ritardo non è “fisiologico”

In particolare, il regime fiscale non si applica nelle ipotesi di emolumenti messi in pagamento con periodicità “costante”, in uno o più anni successivi al periodo di maturazione

giudice tributario

Tempo e cause determinano la tassazione dei compensi variabili erogati in ritardo ai giudici tributari. In altre parole, se il ritardo è fisiologico l’imposizione è ordinaria; quando invece la lentezza è attribuibile a cause “giuridiche” o “non fisiologiche” la tassazione è separata. Lo afferma l’Agenzia nella risposta n. 483 del 13 novembre 2019 (risposta rettificata in data 14 dicembre 2020).

All’istanza inoltrata da un giudice tributario, relativa al trattamento fiscale dei compensi “variabili” ricevuti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione o, addirittura, dopo diversi anni (nel mese di maggio 2019 ha incassato le retribuzioni "variabili" relative alla seconda parte del 2018 e così anche per gli anni precedenti), compresi i compensi Cut, consistenti nella devoluzione ai giudici tributari del 75% del contributo unificato dovuto per le controversie tributarie (a dicembre 2018 ha ottenuto quelli relativi al 2016 e a dicembre 2017 i compensi del 2014 e 2015) l’amministrazione risponde con il Tuir alla mano.
In particolare, richiama l’articolo 17 che, al comma 1, lettera b), specifica quali sono le condizioni previste affinché i redditi corrisposti in ritardo possano usufruire della tassazione separata, allo scopo di evitare che il sistema della progressività delle aliquote produca un danno per il contribuente, ledendo il principio della capacità contributiva.

Nel dettaglio la norma richiamata prevede l’applicabilità della tassazione separata nell’ipotesi di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49”. In sostanza, fa discendere questa tipologia impositiva da cause “giuridiche” o “non fisiologiche”, vale a dire quelle dipendenti da oggettive situazioni di fatto che non consentono il pagamento delle somme dovute entro i limiti temporali previsti.
Tali due specifiche condizioni, nell’ipotesi in cui vengano erogati emolumenti arretrati riferiti ad anni precedenti, determinano l’applicabilità del regime a tassazione separata.

Tirando le fila del discorso, l’Agenzia ritiene che qualora i compensi in argomento siano erogati in periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, con periodicità costante, tale da considerarsi fisiologica, agli stessi vanno applicate le ordinarie modalità di tassazione. In altri termini, i compensi maturati in precedenti periodi di imposta ed erogati nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento della procedura di liquidazione, che richiedono l’erogazione delle somme a intervalli regolari, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Tra l’altro, per “conseguenza fisiologica” si intende la modalità di erogazione degli emolumenti tra cui rientra quella attribuita ai componenti delle commissioni tributarie, che richiedono un determinato periodo di tempo per essere liquidati.
In tale circostanza, infatti, non si altera la capacità contributiva dei percettori, in quanto il reddito annuale risulterà costante, anche se la componente variabile sia maturata in anni precedenti a quello di erogazione.

Nel caso in esame, dunque, i compensi variabili relativi alla seconda parte del 2018 percepiti a maggio 2019, quelli Cut del 2016 incassati a dicembre 2018 e i compensi del 2015 erogati a dicembre 2017, rientrano tutti nella tassazione ordinaria, con l’unica eccezione delle somme Cut relative al periodo d'imposta 2014 percepite nel 2017, per le quali è corretta l'applicazione del regime della tassazione separata, in quanto il ritardo appare imputabile a cause non fisiologiche.

La risposta n. 483 è stata rettificata in data 14 dicembre 2020 
 

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