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Normativa e prassi

Compensazioni sempre on line:
parte la regola, pronti i chiarimenti

Le modalità di presentazione via web della delega di pagamento unificato. La versione cartacea sopravvivrà per i versamenti di importi esigui e in qualche ipotesi residua

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La stretta sulle compensazioni, i maggiori controlli sui versamenti “sostanziosi” e la riduzione dei costi della riscossione passano per il web: la soluzione più semplice e sicura. Dal prossimo 1 ottobre, infatti, molti dei pagamenti da effettuare con F24 troveranno agibile esclusivamente la via telematica. Questo è stabilito dall’articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014, con riferimento ai casi in cui il saldo finale riportato nel modello, dopo lo scambio tra debiti e crediti, è pari a zero o positivo, oppure quando, indipendentemente da eventuali compensazioni, l’importo da pagare supera i mille euro.
In particolare, se il modello F24, dopo aver effettuato la compensazione, è a saldo zero, potrà essere presentato unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nelle altre due ipotesi, invece, pur rimanendo costante la via telematica, sarà possibile rivolgersi anche agli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione.
 
Detto ciò, con la circolare n. 27/E del 19 settembre, l’Agenzia spiega nel dettaglio le modalità di presentazione cominciando dalle deleghe di pagamento a saldo zero, che potranno essere trasmesse:
  • direttamente dal contribuente, attraverso Fisconline o Entratel, servendosi di “F24 web” – il servizio che consente di compilare e inviare il modello dal sito delle Entrate, senza scaricare alcun software sul proprio pc – o “F24 online”, utilizzabile solo scaricando il software gratuito dal sito dell’Amministrazione finanziaria oppure tramite appositi programmi disponibili sul mercato
  • attraverso intermediari abilitati alla trasmissione telematica del modello in nome e per conto degli assistiti, anche con addebito degli importi sul proprio conto corrente. In tal caso, i servizi a disposizione sono “F24 cumulativo” e “F24 addebito unico”, gli intermediari quelli individuati dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 (professionisti, Caf, associazioni sindacali di categoria, eccetera).
 
Per le deleghe di pagamento con crediti compensati e con risultato maggiore di zero, oppure con saldo finale superiore a mille euro, a prescindere dalle eventuali compensazioni, oltre a quelle appena descritte, c’è un’ulteriore modalità, cioè utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione.
 
Quando non si può avere un conto corrente
La circolare si preoccupa di indicare la strada anche a chi oggettivamente non può detenere un conto corrente (ad esempio, chi è protestato).
In tale ipotesi, se la somma da pagare supera i mille euro (senza utilizzo di crediti in compensazione), il contribuente potrà affidarsi o a un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito sul proprio conto, o a un intermediario della riscossione che consente di pagare, ad esempio, con una carta prepagata. In ultima istanza, se questi canali non sono disponibili, si può utilizzare l’F24 cartaceo.
Queste stesse modalità si applicano anche ai modelli di versamento contenenti compensazioni e saldo finale maggiore di zero. In questa circostanza, residualmente, è anche possibile presentare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, un F24 a zero, compensando con i crediti disponibili una parte delle somme dovute e versando il debito restante anche con un F24 cartaceo.
 
Le ultime vie della carta
In sostanza, l’unica situazione in cui è ancora possibile presentare l’F24 cartaceo dovrebbe essere quella in cui, senza compensazione, si deve pagare un importo pari o inferiore a mille euro.
Ma non è così. Dalla circolare arriva l’ok al cartaceo anche:
  • in caso di F24 precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione
  • per chi sta versando a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 31 dicembre prossimo), di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (pure con saldo pari a zero)
  • per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
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