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Normativa e prassi

Compensazione crediti over 15mila,
le regole per il visto di conformità

Tutto sull’ok del professionista, tenuto a verificare la corrispondenza fra dichiarazione e scritture contabili anche quando il dare-avere si riferisce a imposte sui redditi e Irap

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La Stabilità 2014 (articolo 1, comma 574, legge 147/2013) ha reso obbligatorio il visto di conformità sulle dichiarazioni, già richiesto per compensare i crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui, anche in riferimento ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap.
Con la circolare n. 28/E del 25 settembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli adempimenti a carico dei professionisti che, con il visto di conformità, attestano la corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli delle scritture contabili.
Per il professionista che, dopo aver già comunicato all’Agenzia delle Entrate di voler apporre il visto di conformità, intende “siglare” anche i crediti Irpef, Irap e Ires (come richiesto dalla norma introdotta dalla Stabilità 2014), non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione, a meno che la polizza assicurativa non sia circoscritta, ad esempio, al solo visto di conformità ai fini Iva. In quest’ultima ipotesi, dovrà integrare la documentazione con una polizza che garantisca anche l’ulteriore attività.
 
Chi può apporre il visto di conformità
Sono legittimati al rilascio del visto: i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese e dei Caf- dipendenti (questi ultimi potranno “siglare” solo le dichiarazioni dei soggetti per i quali già svolgono l’attività di assistenza fiscale), gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.
Come chiarito con la risoluzione n. 82/2014, il professionista autorizzato ad apporre il visto di conformità, che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte dirette superiori a 15mila euro emergenti dalla propria dichiarazione, può effettuare l’operazione in autonomia, senza rivolgersi ad altri. Il principio vale anche per le compensazioni orizzontali dei crediti Iva.
In alternativa al visto di conformità, le società tenute al controllo contabile (articolo 2409-bis del codice civile) possono utilizzare in compensazione i crediti afferenti alle imposte dirette superiori a 15mila euro, se la dichiarazione è sottoscritta dallo stesso organo che si occupa del controllo contabile (collegio sindacale o revisore legale). In questo caso, infatti, si ritiene parimenti eseguita l’attività di controllo prevista ai fini del rilascio del visto di conformità.
 
Cosa fare per avere il via libera al rilascio del visto
Per poter apporre il visto di conformità, i soggetti interessati devono presentare una comunicazione (vedi fac-simile allegati alla circolare) alla direzione regionale competente sulla base del proprio domicilio fiscale, contenente: dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita Iva; domicilio e altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale; denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il Cda, ovvero del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per svolgere l’assistenza fiscale.
Se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato (denominazione, codice fiscale e sede).
 
Alla comunicazione va allegata: polizza assicurativa; fotocopia di un documento d’identità; dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza; dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, come non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (vi rientrano anche i reati tributari, come la bancarotta fraudolenta), non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società incappate in provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti.
 
Inoltre, il professionista che intende apporre il visto di conformità deve essere stato abilitato dall’Agenzia delle Entrate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. La circolare, al riguardo, precisa che l’avvenuta presentazione dell’istanza all’ufficio territoriale per il rilascio dell’abilitazione all’invio telematico non esime dall’obbligo della comunicazione necessaria per il visto. Se l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sussiste già in capo all’associazione o alla società di servizi, di cui fa parte il professionista, quest’ultimo può validamente presentare la comunicazione alla Dr competente.
 
Il professionista, infine, deve stipulare una polizza assicurativa, con un massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro, per garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Se svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato, può anche utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per l’attività prestata da ogni singolo professionista. Copia conforme di tale polizza va allegata alla comunicazione.
 
I controlli
Implicano il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della documentazione (oneri deducibili e detraibili, detrazioni crediti d’imposta, scomputo delle ritenute d’acconto, versamenti) e sono finalizzati a evitare errori materiali nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze.
Inoltre, per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, vanno verificate la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, invece, controlli limitati agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito (ad esempio, duplicazioni di versamento, errato versamento di ritenute, crediti d’imposta, imposte sostitutive, eccedenze dell’anno precedente) e, per quanto riguarda la documentazione contabile, ai documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.
Nell’allegato A della circolare, la check-list dei controlli che il professionista deve eseguire, per ciascuna tipologia di dichiarazione, ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
 
Modalità di applicazione del visto
Ribaditi alcuni concetti già espressi con la circolare n.10/E del 2014:
  • per le compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute, non scatta, come invece previsto in ambito Iva, l’onere della preventiva presentazione della dichiarazione vistata prima di procedere con la compensazione
  • le nuove disposizioni riguardano esclusivamente le “compensazioni orizzontali” dei crediti superiori a 15mila euro, quelle cioè operate tra crediti e debiti di diversa natura
  • il limite di 15mila euro si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione.
La circolare odierna, inoltre, precisa che l’obbligo del visto di conformità riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali. Sono invece da escludere quelli aventi natura strettamente agevolativa, come i crediti: a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio, per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli.
L’obbligo di apporre il visto, inoltre, sussiste a prescindere che il credito d’imposta sia utilizzabile senza limiti di importo. L’intento del legislatore, infatti, è quello di contrastare fenomeni di abuso derivante dalle compensazioni di crediti inesistenti.
 
La circolare, infine, fornisce chiarimenti per il caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione è diverso da quello che lo ha generato, ad esempio nell’ipotesi di cessione delle eccedenze Ires nell'ambito della disciplina di gruppo. In questa ipotesi, il visto va apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente, posto che, attraverso la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito, come avviene per la compensazione. Anche il cessionario che utilizza in compensazione il credito ricevuto per un ammontare superiore alla soglia deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione, dalla quale emerge il credito.
Gli stessi principi valgono per il consolidato nazionale, nelle ipotesi di cessione dei crediti utilizzabili in compensazione e delle eccedenze di imposta ricevute.
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