Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Chi, come, dove, quando e perché. Parte l’operazione modello 730

Dal 2010, il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni è esteso a tutte le province italiane

Tutto quello che c’è da sapere sul 730/2010. Una rispolverata a 360° delle scadenze, delle modalità di presentazione, degli adempimenti a carico di sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale. La parte del leone va però al 730-4. Questi i macrocontenuti della circolare n. 16/E del 27 marzo, che precede l’apertura di stagione delle dichiarazioni con modello 730.

Le maggiori ripercussioni sul documento di prassi che, in generale, ricalca i contenuti dell’omologo dello scorso anno, derivano dall’estensione a tutte le province del territorio nazionale del flusso informativo dei risultati finali delle dichiarazioni 730. Un triplice scambio informativo fra Caf (e professionisti), Agenzia delle Entrate e sostituti d’imposta: i primi trasmettono i dati acquisiti via web, tramite modello 730-4, all’Amministrazione finanziaria; questa, sempre in via telematica, li invia ai sostituti d’imposta per consentir loro di effettuare le operazioni di conguaglio, trattenendo o rimborsando gli importi direttamente nelle buste paga dei propri dipendenti.

Conclusa la fase sperimentale che, nel 2008 e 2009, aveva interessato soltanto un numero limitato di datori di lavoro ed esclusivamente i Caf (non anche i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, per i quali il coinvolgimento nella procedura del flusso informativo opera dal 2010), da quest’anno tutti i sostituti, indipendentemente dal domicilio fiscale, possono ricevere i dati inviando, entro il prossimo 31 marzo, l’apposita “comunicazione” redatta su modello approvato con provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2010. Sono esclusi da tale procedura solo alcuni grandi enti (Inps, dipartimento del Tesoro, Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato e Poste italiane), che già ricevono telematicamente sui propri siti i risultati contabili.

La “comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” deve contenere: l’utenza telematica (Fisconline o Entratel) o l’intermediario abilitato presso cui il sostituto intende ricevere i dati contabili dei modelli 730-4 e il codice della sede operativa (il sostituto che, per proprie esigenze organizzative, ha più sedi operative presso le quali far pervenire i modelli, per ognuna di esse deve compilare un distinto rigo della comunicazione).

Nel 730/2010 confluiscono anche altre novità, descritte puntualmente nella circolare.

Dichiarazione congiunta, rigo F1 separato
I coniugi non separati, che presentano la dichiarazione congiunta, nel caso seguente sono costretti a dividersi. Infatti, se la coppia non ha usufruito del differimento di venti punti percentuali dell’acconto Irpef dovuto a novembre dell’anno scorso (cioè ha pagato calcolando il 99% - anziché il 79% - dell’imposta 2008) e ha utilizzato in compensazione, mediante il modello F24, l’importo pagato in eccesso, deve “scoppiarsi” e indicare separatamente questa cifra, ciascuno per proprio conto, nel rigo F1, colonna 5. Si tratta della nuova colonna inserita nella versione definitiva del 730/2010 in seguito alla modifica normativa introdotta dal decreto legge 168/2009, che ha disposto, eccezionalmente, per aiutare le famiglie in crisi di liquidità, lo “sconto dell’acconto”. Pertanto, chiunque avesse versato la somma senza tener conto della diminuzione, recuperando poi l’eccedenza in compensazione nell’F24, deve riportare tale importo nell’apposita casella del modello 730.

Rateizzazione, quest’anno costa meno
Anche con il 730 è possibile pagare a rate le imposte dovute, sia che si tratti di saldo e acconto Irpef, sia che si tratti di saldo o acconto delle addizionali regionale e comunale, o anche dell’imposta sostitutiva sull’incremento della produttività o di acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Il debito fiscale si può suddividere in rate, da due a cinque, indicandone il numero nella casella 5 del rigo F6. Sarà cura del sostituto d’imposta prelevare la rata dalla busta paga dopo aver calcolato gli interessi relativi al frazionamento. E, quest’anno, proprio gli interessi sono diminuiti. Passano, infatti, dallo 0,50% mensile dell’anno scorso all’attuale 0,33%. Va ricordato, però che la rateazione deve concludersi necessariamente entro il successivo mese di novembre e che la stessa agevolazione non è applicabile all’importo dovuto come secondo o unico acconto Irpef.

Le macroscadenze
Apripista coloro che scelgono di avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta. Per questi, il mese da evidenziare in agenda è aprile. I contribuenti che, invece, si rivolgono a Caf o a professionisti abilitati devono provvedere alla presentazione entro maggio. Nel primo caso non è necessario produrre alcuna documentazione a dimostrazione dei dati dichiarati, nel secondo, invece, va esibita per consentire il controllo della veridicità delle informazioni riportate nel prospetto. La documentazione relativa ai dati dichiarati va comunque conservata fino al 31 dicembre 2014 e mostrata, se richiesta, al competente ufficio delle Entrate.
Diversi i momenti di presentazione, diverse le scadenze di consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3: per i sostituti d’imposta è il 31 maggio, per Caf e professionisti abilitati il 15 giugno. Dichiarazioni e prospetti di liquidazione devono restare “nel cassetto” di chi presta l’assistenza fiscale fino al 31 dicembre 2012.
Termine unico, invece, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione: sia i sostituti d’imposta sia i Caf e i professionisti devono provvedere entro il 30 giugno.

Una precisazione da sottolineare
Considerati la complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, il numero degli utenti coinvolti e i tempi entro cui le operazioni devono concludersi, la circolare precisa che i termini per la presentazione della dichiarazione 730 sono inderogabili. Quindi, pur in presenza di provvedimenti che sospendono gli adempimenti tributari, non opera alcuna sospensione automatica per i termini di presentazione del 730, a meno che questa non sia espressamente prevista da specifiche disposizioni normative.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/chi-come-dove-quando-e-perche-parte-loperazione-modello-730