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Normativa e prassi

In campo il decreto “Ristori-bis”
per alleviare i lockdown parziali

Nel provvedimento, il sostegno a famiglie, imprese e lavoratori, dopo le ultime restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza Covid-19, con l’Italia divisa in aree gialle, arancioni e rosse

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Ampliamento delle categorie di contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto e, per alcuni operatori, incremento dell’importo spettante; estensione a nuovi soggetti del bonus affitti per gli ultimi tre mesi dell’anno e dell’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu; sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva a novembre per gli esercenti costretti a interrompere l’attività; rinvio ad aprile 2021 del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti Isa che operano nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Sono alcune delle misure messe in campo con il Dl 149/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 di ieri, 9 novembre, ed emanato a ridosso del Dpcm 3 novembre 2020, che, suddividendo il territorio nazionale in aree gialle, arancioni e rosse a seconda dell’andamento del contagio, ha imposto ulteriori e diversificate limitazioni e restrizioni per contenere la diffusione dell’epidemia sanitaria da Covid-19, con efficacia fino al prossimo 3 dicembre.
Il decreto “Ristori-bis” segue di pochi giorni il Dl n. 137/2020 (vedi “Il decreto Ristori è in Gazzetta: indennizzi e agevolazioni fiscali”), a sua volta adottato per aiutare gli operatori colpiti dalle disposizioni di contenimento dettate con il precedente Dpcm del 24 ottobre 2020 e ora superate dal Dpcm del 3 novembre. Non è da escludere che, durante l’iter parlamentare per la conversione in legge, i due decreti “Ristori” vengano accorpati in un unico provvedimento normativo.

Art. 1 – Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
La platea dei contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto è ampliata rispetto a quanto stabilito dal Dl 137/2020 e, in alcuni casi, è innalzato l’ammontare del bonus. A tal fine, l’allegato a quel provvedimento, contenente l’elenco delle attività (e relativi codici Ateco) beneficiarie degli indennizzi (vedi “Dl Ristori, le misure – 1. Nuovo contributo a fondo perduto”), viene sostituito da un nuovo allegato 1, che include ulteriori categorie, precedentemente non inserite (tra queste, internet point, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, bus turistici, trasporti lagunari, corsi di danza, lavanderie industriali, negozi di bomboniere, fotoreporter, traduttori e pirotecnici).
Inoltre, sono previste:
  • una maggiorazione del contributo del 50% (si passa, quindi, dal 150 al 200%) per gli esercenti le attività contraddistinte dai codici 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gravità elevata (regioni arancioni) o massima (regioni rosse)
  • l’attribuzione del contributo nel 2021, nel limite di spesa di 280 milioni, ai soggetti con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020. Anche questo indennizzo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i termini fissati da un provvedimento della stessa Agenzia. Il ristoro è determinato entro il 30% del contributo ex articolo 1, Dl n. 137/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 al Dl n. 149/2020; spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del Dl n. 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019) ed entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25, Dl n. 34/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite a codici non rientranti nel citato allegato 1.
 Art. 2 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
L’allegato 2, invece, individua i codici Ateco riferiti alle attività interessate dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”). Agli operatori economici con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse nell’allegato 2 (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d’incontro) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa”, spetta un contributo a fondo perduto, calcolato secondo le percentuali riportate nella medesima tabella e con applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto “Ristori”, Dl n. 137/2020. Non può accedere al contributo chi ha attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre scorso.
Art. 4 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Il “tax credit locazioni” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, già previsto dall’articolo 8 del Dl n. 137/2020 in favore di determinate categorie di operatori economici (vedi “Dl Ristori, le misure – 3. Altri tre mesi di bonus affitti”), è esteso alle imprese che esercitano le attività individuate nell’allegato 2, nonché a quelle svolgenti le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator), e che hanno la sede operativa in una “zona rossa”. Si tratta del credito d’imposta per le locazioni commerciali, spettante - indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente - nella misura del 60%, per gli immobili a uso non abitativo, ovvero del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d’azienda. Il beneficio compete se, nel mese di riferimento, si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito, anziché utilizzarlo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, può essere ceduto ad altri soggetti (compreso lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare).
Art. 5 – Cancellazione della seconda rata Imu
Abolito il pagamento della seconda rata dell’Imu 2020 relativa agli immobili (e relative pertinenze) ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”), nei quali vengono esercitate attività individuate dai codici inclusi nell’allegato 2. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività che vi viene esercitata. Ricordiamo che analoga misura è stata adottata con l’articolo 9 del Dl “Ristori”, il n. 137/2020, per gli immobili riferiti alle attività indicate nella tabella allegata a quel provvedimento (vedi “Dl Rilanci, le misure – 2. Cancellata la seconda rata Imu”).
Art. 6 – Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Estesa a tutti i soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto “Ristori-bis”, con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti “solari”, è il 2020). Il differimento si applica a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Si ricorda che, prima dell’adozione dei Dl “Ristori”, identica proroga era già stata riconosciuta dal decreto “Agosto” ai soli contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (articolo 98, comma 1, Dl n.  104/2020), vedi “Il fisco nel decreto “Agosto” – 1 Proroga secondo acconto Isa”.
Art. 7 – Sospensione dei versamenti tributari
Stop ai versamenti in scadenza nel corrente mese di novembre relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. La misura riguarda: i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020) e quelli che esercitano le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni, nonché i soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in “zona rossa”. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Art. 18 – Modifiche all’articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
Arriva un consistente sconto per i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, a favore dei quali il decreto “Agosto” ha già spostato al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali in scadenza fino a quel giorno (articolo 42-bis, Dl n. 104/2020). Adesso viene deciso che godono del differimento anche i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019 e che, fatta eccezione per l’Iva che va pagata per intero, è sufficiente versare il 40% dell’importo dovuto, nel rispetto, comunque, delle regole Ue sugli aiuti de minimis. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà stabilire le modalità e i termini di presentazione della comunicazione necessaria per avvalersi dell’agevolazione.
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