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Normativa e prassi

Bonus sanificazione al 100%,
fatti i conti, non occorrono tagli

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 oppure in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia

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Nessuna rinuncia per i contribuenti che hanno presentato alle Entrate istanza di accesso al credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19. L’ammontare complessivo dei bonus richiesti è infatti inferiore ai fondi disponibili stanziati e, quindi, i beneficiari, stabilisce il provvedimento del 10 novembre 2021, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, potranno usufruire del 100% del credito spettante.

Pertanto, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito richiesto (30% delle spese comunicate), senza defalcazioni.

L’indennizzo è previsto dall’articolo 32 del decreto “Sostegni-bis” e riguarda le spese sostenute, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, da parte degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dagli enti non commerciali - compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - e dalle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Le domande potevano essere inviate all’Agenzia delle entrate fino allo scoro 4 novembre (vedi articolo “Istanze bonus sanificazione: ultima chiamata giovedì 4 novembre).
Il provvedimento del 15 luglio 2021 ha stabilito le modalità e i termini per fruire dell’agevolazione (vedi articolo “Credito d’imposta sanificazione: il modello per la comunicazione”), mentre la circolare n. 13/2021 ha chiarito gli ambiti applicativi della misura (vedi articolo “Credito d’imposta sanificazione, pronti i chiarimenti dell’Agenzia”).

Il provvedimento di luglio precisava, tra l’altro, che ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’ imposta fruibile doveva risultare pari al bonus richiesto moltiplicato per la percentuale definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia, da emanare entro il 12 novembre 2021, stabilita sulla base dell’intera somma richiesta dai contribuenti e le risorse spendibili.
Ed eccoci ad oggi. L’amministrazione, fatti i conti, ha constato che i richiedenti potranno beneficiare dell’intero bonus richiesto.

Il tax credit potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2021) oppure in compensazione, tramite modello F24. In quest’ultimo caso, la delega di pagamento potrà essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate utilizzando il codice tributo che sarà istituito con un’apposita risoluzione dell’Agenzia.

I contribuenti interessati potranno verificare l’ammontare del credito riconosciuto consultando il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

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