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Normativa e prassi

Bonus “Restauro” edifici storici,
le istanze partono a febbraio 2022

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dall’Agenzia delle entrate, o ceduto a terzi, istituti di credito compresi, ma una sola volta

immagine generica illustrativa

È pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 il credito d’imposta previsto per la manutenzione, la protezione o il restauro degli immobili di interesse storico e artistico. Agevolabili, tra gli altri, gli interventi mirati al miglioramento della sicurezza, alla conservazione dell’edificio e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Pronto, in attesa del varo definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministro della Cultura, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, attuativo dell’agevolazione introdotta dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 65-bis, Dl n. 73/2021).
Più nello specifico, la norma ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs n. 42/2004), rinviando a un decreto Mic-Mef i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo e le procedure per l'accesso alle sue risorse. Gli stanziamenti a disposizione ammontano a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono utilizzabili fino al loro esaurimento.

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolabili, per gli interventi autorizzati, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti per i lavori conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ogni immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei due anni e fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ognuno di essi.

A febbraio le istanze, il canale è telematico
Le domande per il riconoscimento del bonus possono essere presentate esclusivamente per via telematica dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, al ministero della Cultura, direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (Dg Abap).
Entro il prossimo dicembre, la Dg Abap predisporrà e renderà disponibile online il modello da utilizzare.
La domanda dovrà, in ogni caso contenere, gli estremi del provvedimento di tutela dell’edificio, l’autorizzazione a effettuare gli interventi per i quali si richiede il credito d’imposta, la data di inizio dei lavori, il costo complessivo degli interventi, l’elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il contributo, l’attestazione di effettività delle spese sostenute.
Le richieste saranno trasmesse alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti. Saranno queste a verificare l’ammissibilità delle istanze e a comunicare alla Dg l’esito delle istruttorie e l’ammontare complessivo delle spese ammesse al tax credit. Un provvedimento del direttore generale riconoscerà credito e somma assegnata.
Prima della comunicazione ufficiale agli interessati, la Dg invia all’Agenzia delle entrate i dati dei contribuenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi e le eventuali variazioni o revoche anche in seguito alle eventuali cessioni operate.

Non solo il restauro
L’agevolazione può essere richiesta non solo per il restauro degli edifici di interesse storico e artistico, ma anche per la realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza, per gli interventi di conservazione del bene, per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fuori i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica.
Le spese sono riconosciute sostenute secondo i fini della disposizione solo in presenza dell’attestazione di un professionista qualificato secondo la normativa vigente.

Credito d’imposta in compensazione
Il bonus assegnato è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato riconosciuto e non è cumulabile con altri bonus e con la detrazione prevista dall’articolo 15 del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati.

Il credito, in alternativa, può essere ceduto dal beneficiario, anche parzialmente, a terzi, compresi gli istituti di credito, la cessione non è però replicabile. Il cedente, per perfezionare la procedura, deve comunicare alla Dg Abap i dati anagrafici e il codice fiscale dell’acquirente, nonché l’importo del credito ceduto. La direzione generale comunicherà poi a entrambe le parti l’accettazione della cessione.

Attività di controllo
Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio effettueranno controlli sul corretto utilizzo del contributo. In caso di indebita fruizione sarà recuperata la somma maggiorata di interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle entrate, effettuate le verifiche di sua competenza, comunicherà telematicamente al Mic i casi in cui il bonus è stato utilizzato, in tutto o in parte, abusivamente. Sempre le Entrate, inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno dovranno trasmettere online al ministero della Cultura l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

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