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Normativa e prassi

Bonus locazioni decreto “Ristori”,
il beneficio non riguarda le Asd

La finalità della norma è quella di favorire solo le imprese che per la tipologia di attività svolta hanno subìto un calo del fatturato, escludendo quindi gli enti non commerciali

locazione

L’associazione sportiva dilettantistica, pur con codice attività compreso nell’allegato 1 del decreto “Ristori”, che svolge la propria attività istituzionale presso un immobile locato, non può beneficiare del credito d’imposta introdotto dall'articolo 8 dello stesso decreto per i canoni di locazione dell'ultimo trimestre 2020. L’aiuto non è rivolto agli enti non commerciali che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell'articolo 28 del decreto “Rilancio” con riferimento al bonus affitti relativamente ai canoni corrisposti nei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 562 del 26 agosto 2021.

L’Agenzia ricorda che il decreto “Ristori” (Dl n. 137/2020) ha previsto l’estensione del credito d’imposta locazioni, introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” per i canoni relativi a immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dai volume di ricavi del precedente periodo d’imposta, alle sole imprese operanti nei settori di specifici codici Ateco indicati nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto legge.

L’articolo 8, comma 1 del decreto “Ristori”, infatti, prevede che “Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre”. Il successivo comma 2 dispone che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Dunque, la norma ha disposto la fruibilità del bonus di cui all'articolo 28 del decreto “Rilancio” anche con riferimento ai canoni di locazione e di affitto di azienda relativi ai mesi dell'ultimo trimestre 2020. L’aiuto è destinato a quelle imprese che per il tipo di attività sono state molto particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento connesse al Covid-19. La disposizione, quindi, non include gli enti non commerciali, espressamente menzionati nell’articolo 28 comma 4 del decreto “Rilancio” con riferimento al bonus locazioni di marzo, aprile e maggio e giugno.

L’Agenzia evidenzia fra l’altro che la dicitura “in quanto compatibili” contenuta nel citato articolo 8, comma 2 del decreto “Ristori”, non è volta ad ampliare il numero di beneficiari del bonus per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, quanto piuttosto a richiamare il requisito del calo del fatturato di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’Asd istante non può fruire del credito d’imposta previsto dal decreto “Ristori” per i canoni di locazione dell'ultimo trimestre 2020.

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