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Normativa e prassi

Bonus investimenti al Sud:
approvato il nuovo modello

Sostituisce quello adottato lo scorso anno e deve essere utilizzato per la fruizione del credito d’imposta, per la rinuncia a una precedente richiesta e anche per eventuali rettifiche

L’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: con il provvedimento 14 aprile 2017, infatti, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del bonus, che sostituisce quello adottato con il provvedimento del 24 marzo 2016.

L’approvazione si è resa necessaria a seguito delle significative modifiche che hanno recentemente interessato la disciplina dell’agevolazione e rispetto alle quali l’Agenzia, con la circolare 12/E, ha fornito gli attesi chiarimenti interpretativi.
 
Il nuovo modello di comunicazione
Come noto, per la fruizione del bonus, la legge espressamente prevede che i destinatari dell’agevolazione (titolari di reddito d’impresa) sono tenuti a presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dall’amministrazione finanziaria.
Il nuovo modello, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione e agli allegati tecnici, deve essere utilizzato:
  • sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sia per rinunciare a una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all’Agenzia utilizzando il precedente modello
  • anche per la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito per gli investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017, ossia prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, e assoggettati, quindi, alla previgente normativa.
Deve essere trasmesso in via telematica, utilizzando il software “CIM17”, disponibile a partire dal 27 aprile 2017. Sia il modello sia il programma per la trasmissione sono reperibili sul sito dell’Agenzia.
Per ogni comunicazione presentata, l’Agenzia rilascia, in via telematica, una ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus.
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione.
Rimangono invariati i termini e le modalità di presentazione stabiliti dal provvedimento del 24 marzo 2016.
 
La nuova disciplina del credito d’imposta: la circolare 12/E del 13 aprile 2017
Il beneficio in esame è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016, che ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti al Sud mediante l’acquisizione di talune tipologie di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015).
Sulla disciplina originaria, l’Agenzia era già intervenuta con la circolare 34/E del 3 agosto 2016, fornendo i primi chiarimenti interpretativi (cfr Investimenti agevolati al Sud: l’Agenzia illustra la disciplina).
Recentemente, la normativa in materia è stata oggetto di un significativo intervento di modifica a opera del Dl 243/2016 (articolo 7-quater, introdotto dalla legge di conversione 18/2017).
Le novità riguardano:
  • l’ambito territoriale
  • la misura e la determinazione del credito d’imposta
  • il limite massimo dei costi ammissibili
  • il regime della cumulabilità
  • le regole per la rideterminazione.
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2017 (cfr Investimenti nel Mezzogiorno: modifiche al credito d’imposta).
 
La circolare 12/E si sofferma sui ricordati profili di novità, fornendo i necessari chiarimenti interpretativi e ribadendo che per i punti della disciplina non interessati dalle recenti modifiche normative continuano a valere le istruzioni impartite con la precedente circolare 34/E del 3 agosto 2016.
 
Ambito territoriale: novità per la Sardegna
Il primo profilo interessato dalle modifiche è l’ambito territoriale dell’agevolazione, con particolare riferimento alla Sardegna. Per quest’ultima, infatti, in applicazione della disciplina europea degli aiuti di Stato, l’inclusione nel novero delle zone interessate dall’operatività del credito d’imposta è ora prevista con riguardo all’intero territorio laddove, in precedenza, la stessa risultava compresa solo in relazione ad alcuni comuni o specifiche zone. In altri termini, per effetto della nuova disciplina, ora risultano agevolabili gli investimenti eseguiti in qualunque parte del territorio della Sardegna.
La circolare in esame, peraltro, fornisce alcune importanti precisazioni:
  • l’estensione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore delle modifiche alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, sulla base delle quali la Sardegna è stata inserita nel novero delle regioni per cui le deroghe alla disciplina degli aiuti di Stati sono ammesse per l’intero territorio)
  • conseguentemente, restano esclusi dal beneficio gli investimenti realizzati nei territori della Sardegna, in precedenza non inclusi nell’ambito dell’agevolazione, avviati prima del 1° gennaio 2017
  • per gli investimenti effettuati nell’intero territorio della Sardegna dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina originaria, mentre, per quelli effettuati a partire dal 1° marzo 2017, il credito d’imposta è determinato con le maggiorazioni introdotte dalla nuova normativa.
Misura e determinazione del credito
È previsto un notevole aumento del credito d’imposta, che ora compete nella misura massima consentita dalla citata Carta ovvero:
  • 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
  • 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
Inoltre, le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate:
  • di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese
  • di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.
Si ricordi che la disciplina previgente, invece, stabiliva una misura massima del 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.
 
Altra rilevante novità è quella che concerne la determinazione dell’agevolazione. In base alla nuova disciplina, infatti, il credito d’imposta ora è commisurato alla quota del costo complessivo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili.
La precedente normativa, invece, commisurava il credito al costo di acquisizione dei beni al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, a esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.
 
Con riferimento alla misura del credito, la circolare sottolinea che, alla luce delle descritte modifiche, per la corretta individuazione della disciplina applicabile è necessario delimitare due differenti ambiti temporali.
Infatti, mentre in precedenza era previsto il riconoscimento del credito per gli investimenti realizzati “dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019”, ora è stabilito che l’agevolazione è attribuita alla imprese che “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi (…) fino al 31 dicembre 2019”.
Ne consegue che la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva, applicandosi agli investimenti effettuati a partire dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2019.
Il documento di prassi, inoltre, precisa che, per individuare la disciplina applicabile, non rileva la circostanza che sia stata o meno presentata la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, in quanto la nuova normativa non dispone nulla al riguardo. Pertanto, nel caso in cui un’impresa abbia già inviato la comunicazione secondo le misure originariamente previste, qualora intenda avvalersi delle nuove disposizioni, può presentarne un’altra rettificativa della precedente utilizzando il modello approvato oggi.
 
Occorre quindi distinguere due differenti ambiti temporali assoggettati a due diversi regimi normativi:
  • acquisizioni di beni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017: si applica la disciplina previgente (che trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta venga presentata all’Agenzia successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni)
  • acquisizioni di beni effettuate dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2019: si applica la nuova disciplina.
Invece, agli investimenti realizzati a cavallo dei due periodi sopra indicati (cioè, in parte ante 1° marzo 2017 e in parte dopo) si applicano i due diversi regimi in base alla data di acquisizione dei beni.
 
Limite massimo costi ammissibili
Sono previsti limiti più elevati relativi all’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento agevolabile:
  • 3 milioni di euro per le piccole imprese (limite precedente 1,5 milioni)
  • 10 milioni di euro per le medie imprese (limite precedente 5 milioni)
  • 15 milioni di euro per le grandi imprese (invariato).
Sul punto, la circolare precisa che, qualora l’investimento abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (cioè entro il 28 febbraio 2017) e si concluda successivamente, i nuovi limiti trovano applicazione per l’intero progetto d’investimento.
 
Cumulabilità
Il credito d’imposta risulta ora cumulabile sia con gli aiuti de minimis sia con altri aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Tuttavia, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non determini il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative discipline.
La circolare precisa che, per assicurare il rispetto del limite massimo dell’intensità di aiuto consentito, nella comunicazione devono essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute con riguardo ai medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito richiesto nei limiti della misura massima consentita.
Il divieto di cumulo continua comunque a operare per gli investimenti effettuati fino al 28 febbraio 2017.
 
Rideterminazione del credito
Vengono confermate le ipotesi di rideterminazione del credito:
  • mancata entrata in funzione dei beni entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione
  • dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (o a strutture produttive diverse) dei beni entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione. 
In tali casi, per effetto della rideterminazione, il credito è computato, per ciascun periodo d’imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
In materia, la novità è rappresentata dalla disposizione in base alla quale non è più prevista la rideterminazione del credito nel caso in cui, nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati.
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