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Normativa e prassi

Bonus ai produttori cinematografici: utilizzo esclusivo in compensazione

Le somme non concorrono al reddito imponibile per le imposte sui redditi né al valore della produzione Irap

Dichiarazione per "impegno Deggendorf", comunicazione preventiva e istanza conclusiva al Mibac sono i tre step da seguire per ottenere il tax credit, l'agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008 a favore delle imprese di produzione cinematografica.

La procedura per ottenere gli incentivi è definita dal Dm 7 maggio 2009, che rende operativi, per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, i crediti d'imposta previsti dall'articolo 1, commi 327, lettera a), e 335, della legge 244/2007, per due categorie di beneficiari: le imprese di produzione cinematografica, anche estere, per la realizzazione di opere riconosciute di "nazionalità italiana", e le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post produzione (industrie tecniche), in relazione a film girati sul territorio nazionale su commissione estera.Entrambi i crediti non sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del provvedimento.

Credito d'imposta per le imprese di produzione
Alle imprese di produzione cinematografica, di cui all'articolo 1 del decreto, spetta un credito d'imposta pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro, a condizione che l'impresa sostenga sul territorio italiano spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80% del credito d'imposta stesso (diversamente il credito è revocato).
Il provvedimento ministeriale contempla le ipotesi di produzioni associate e di produzioni realizzate in base a contratti di appalto o simili, indicando come criterio generale di imputazione del credito il "diretto sostenimento delle spese di produzione".
Al fine della maturazione del diritto al credito, assume rilevanza non solo il sostenimento delle spese ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, ma anche l'effettivo pagamento delle stesse.
Causa di decadenza del credito è il mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità italiana per l'opera cinematografica.

Iter procedurale
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto, la procedura per la concessione del credito prevede:

a ) dichiarazione per "impegno Deggendorf"
I soggetti interessati, prima dell'utilizzo del credito, devono presentare in via telematica all'agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf".

b) comunicazione preventiva
Gli interessati devono presentare anche comunicazione al Mibac, su appositi modelli, contenente tra l'altro:
  • la richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana o dell'interesse culturale, con l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale
  • l'eventuale richiesta del riconoscimento della qualifica di film difficile o con risorse finanziarie modeste o di entrambe le qualifiche
  • l'indicazione del piano di lavorazione del film con le giornate di ripresa previste.
Il Mibac, entro la fine del mese successivo alla ricezione della comunicazione, rende nota, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale "non eleggibilità culturale" del film; gli interessati possono, in tal caso, riproporre la relativa richiesta, ma non più di una volta per la stessa opera.

c) istanza conclusiva
Alla prima comunicazione deve seguire, entro 90 giorni dalla domanda del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, un'ulteriore istanza al Mibac (anche congiunta per le produzioni associate), che indichi:
  • il costo complessivo di produzione (con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata da determinati qualificati soggetti), il numero totale di giornate di ripresa e di quelle sul territorio italiano
  • l'ammontare del credito d'imposta maturato e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è sorto il diritto all'utilizzo del credito, l'ammontare delle spese sostenute all'estero (con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite)
  • l'avvenuta presentazione della dichiarazione e della comunicazione prima illustrate.
Per i film per i quali il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico sia già stato richiesto alla data di entrata in vigore del decreto, l'istanza al Mibac va presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, corredata dalla dichiarazione relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf" e dalla comunicazione al Mibac su menzionate.
Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il Mibac dà comunicazione dell'importo del credito spettante, il quale, in difetto, s'intenderà ugualmente riconosciuto per la somma richiesta.

Credito d'imposta per le imprese di produzione esecutiva e le industrie tecniche
Alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche, di cui all'articolo 1 del decreto, spetta un credito d'imposta in misura pari al 25% del costo di produzione dell'opera per la realizzazione sul territorio italiano, e su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o Ue, con il limite massimo per film di 5 milioni di euro.
Le spese di produzione per le quali è concesso il credito non possono superare il 60% del budget complessivo di produzione del film, e, se sostenute in altro stato membro dell'Ue, rilevano nel limite del 30% del budget complessivo.

Iter procedurale
L'iter procedurale è analogo a quello già illustrato per il credito d'imposta delle imprese di produzione, e quindi con obbligo di presentazione della seguente documentazione:
  • dichiarazione relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf" all'agenzia delle Entrate
  • comunicazione preventiva al Mibac, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, attestante, peraltro, il rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale, e contenente il piano di lavorazione del film con specifica indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio nazionale o in altro paese europeo
  • istanza conclusiva al Mibac, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, con la specificazione, peraltro, delle relative spese effettuate sul territorio italiano e/o in altro Stato membro dell'Ue.
Nel caso di attività già conclusa prima dell'entrata in vigore del decreto, l'istanza al Mibac dovrà essere corredata, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, dalla dichiarazione per il rispetto dell'"impegno Deggendorf" e dalla predetta comunicazione.
Il Mibac, entro 60 giorni dalla ricezione, dà comunicazione dell'importo del credito spettante, il quale, in suo difetto, s'intenderà ugualmente riconosciuto per la somma richiesta.

Utilizzo e rilevanza dei crediti d'imposta
Ai sensi dell'articolo 8 del decreto, i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione per l'Irap, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Entrambe le agevolazioni sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dalla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e a condizione che siano state rispettate le procedure previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del decreto stesso.
Le spese di produzione per le quali spettano i crediti sono quelle le cui condizioni di sussistenza, previste nel decreto stesso, si sono verificate dal 1° giugno 2008; i crediti, inoltre, devono essere indicati a pena di decadenza sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento, sia in quella relativa al periodo di utilizzo, distinguendo il maturato dall'utilizzato.
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