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Normativa e prassi

Bonus aggregazioni. La partecipazione a un consorzio non esclude il beneficio

Agevolazione possibile se tra le società che si fondono esiste un rapporto di natura contrattuale

mani che si stringono
La partecipazione allo stesso consorzio di due società coinvolte in un'operazione straordinaria non è un ostacolo sulla strada per ottenere il bonus aggregazioni. A chiarirlo è la risoluzione n. 230/E del 6 giugno, con cui l'agenzia delle Entrate riconosce la legittimità di fruire dell'agevolazione fiscale che premia i processi di unificazione aziendale anche quando sono messi in atto da imprese legate da un rapporto di natura contrattuale.
Per godere del beneficio, che consiste nel riconoscimento gratuito, fino a un importo massimo di cinque milioni di euro, del disavanzo da concambio prodotto da fusioni, scissioni o conferimenti, è necessario invece che non esistano vincoli partecipativi. Solo in questo caso, infatti, risulta rispettato il requisito fondamentale dell'indipendenza che, insieme ad altre cinque condizioni, consente di accedere legittimamente al regime agevolato.

Secondo le disposizioni della Finanziaria 2007, che ha introdotto l'incentivo in un'ottica di promozione della crescita dimensionale delle imprese italiane, la concessione del bonus aggregazioni è subordinata alla presentazione di un'istanza di interpello in cui il contribuente dimostri la sussistenza di sei requisiti imprescindibili:

 

  1. soggettivo: l'impresa risultante dall'operazione straordinaria deve assumere la forma giuridica di società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente nel territorio dello Stato
  2. oggettivo: l'aggregazione aziendale deve necessariamente essere realizzata attraverso operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda
  3. temporale: le operazioni straordinarie devono essere effettuate negli anni 2007 e 2008
  4. dell'operatività: le imprese coinvolte nell'operazione straordinaria devono aver esercitato un'effettiva attività imprenditoriale nel biennio che precede quello in cui l'operazione acquista efficacia giuridica
  5. dell'indipendenza: le società partecipanti all'operazione straordinaria non devono appartenere allo stesso gruppo proprietario né essere legate da un rapporto di partecipazione, né essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto
  6. dell'anzianità delle condizioni: tutte le condizioni elencate sopra devono sussistere contemporaneamente e ininterrottamente nei due anni precedenti l'operazione straordinaria.

Nel caso specifico analizzato dai tecnici delle Entrate, l'operazione straordinaria descritta nell'istanza di interpello consiste in una fusione "propria" che vede protagoniste due società attive nel settore delle pulizie civili e industriali. L'esito del processo, i cui effetti fiscali e contabili saranno retrodatati al 1° gennaio di quest'anno, sarà la creazione di una nuova società a responsabilità limitata con sede legale e operativa in Italia, il cui sovrapprezzo verrà calcolato con un'apposita relazione di stima. Su questa si baserà quindi la previsione del disavanzo da concambio.
Secondo una valutazione preliminare effettuata dagli amministratori delle due società, queste vantano rispettivamente un patrimonio netto stimato di 1.015.000 e di 1.250.000 euro. Ciò significa che ai soci della società più ricca verrà assegnata una quota pari al 60% circa del capitale sociale della nuova impresa risultante dalla fusione, mentre il restante 40% spetterà ai soci della prima società. Ne deriva che il disavanzo da concambio ammonterà approssimativamente a 1.875.000 euro, che saranno imputati alla voce "avviamento" e, per l'eventuale residuo, ad alcune attrezzature tecniche.
Oltre a questo, le società autrici dell'interpello hanno allegato una copia dei bilanci per dimostrare la loro operatività negli esercizi 2006 e 2007 e dichiarato di non appartenere allo stesso complesso aziendale, di non essere controllate né direttamente né indirettamente dallo stesso gruppo e di non essere legate da rapporti di partecipazione. Non esisterebbe, inoltre, alcun vincolo di parentela tra i soci delle due ditte.

Prendendo per buone queste affermazioni, l'agenzia delle Entrate concorda con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente, secondo la quale tutte le condizioni previste dalla legge per ottenere il bonus aggregazioni risultano rispettate e sussistono dal biennio precedente all'operazione straordinaria. A partire da quella di indipendenza, che non si considera inficiata per il fatto che le due società fanno parte dal 2003, insieme ad altre imprese, di un consorzio con attività esterna, di cui detengono rispettivamente una quota del 25 e del 30 per cento. Questa circostanza non rappresenta, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, un ostacolo che impedisce l'ottenimento del beneficio fiscale. "Tra i due soggetti istanti - si legge infatti nella risoluzione - non esiste un vincolo partecipativo, bensì un rapporto contrattuale, derivante dalla partecipazione al medesimo consorzio".
Nel suo parere, l'Agenzia precisa inoltre che la fusione, così come descritta dal contribuente, non si configura come una semplice formalizzazione di una situazione di fatto già esistente nella quale le due società, essendo parte dello stesso consorzio, operano in maniera aggregata. In realtà, le due aziende lavorano ciascuna per proprio conto, delegando al consorzio solo la fase più prettamente commerciale dalla loro attività.

In conclusione, la nuova società nata dalla fusione si vedrà riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, in seguito all'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un importo complessivo non superiore a cinque milioni di euro. Per non perdere l'agevolazione, nei primi quattro periodi d'imposta successivi alla fusione non devono però essere effettuate operazioni straordinarie né ceduti i beni iscritti o rivalutati.
Vale la pena di ricordare che la risposta positiva all'interpello non preclude il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria, che si riserva di verificare se l'operazione risponda eventualmente a un disegno elusivo.

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