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Normativa e prassi

Banca dati ipotecaria e catastale,
dal 1° ottobre tariffe aggiornate

L’Agenzia del Territorio illustra le novità in materia di accesso e consultazione delle informazioni, introdotte dal decreto “semplificazioni tributarie” (Dl n. 16/2012)

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Gratuito l’accesso alle banche dati ipotecarie e catastali, a fini istituzionali, per la Pubblica amministrazione. Gratuite anche le visure e le ispezioni cosiddette “personali”, quelle, cioè, richieste dallo stesso intestatario del bene. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Territorio, con la circolare n. 4 del 28 settembre, a seguito delle novità introdotte dal decreto “semplificazioni tributarie” n. 16/2012.
 
Accessi gratuiti
Per quanto riguarda la consultazione dei dati ipotecari e catastali da parte della Pa e degli agenti della riscossione, la circolare precisa che tali soggetti accedono in esenzione da tributi e oneri.
Una novità di rilievo è la gratuità delle visure e delle ispezioni “personali” se sono richieste “presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”, previsione immediatamente operativa dal 29 aprile scorso (con la conversione in legge del Dl 16/2012) per le ispezioni ipotecarie, esecutiva da oggi 1° ottobre, invece, per le consultazioni degli atti catastali.
È prevista, inoltre, la riduzione del 10% del tributo nel caso di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.
 
Tabella dei tributi speciali catastali
Scontano l’imposta catastale gli atti cartacei (registri di partita, tipi di frazionamento, eccetera) gli atti disponibili nella banca dati censuaria (visura per immobili e per soggetto, attuale e storica, per partita ed elenco immobili), la mappa catastale informatizzata.
Gli importi per ogni consultazione, a partire dal 1° ottobre, sono:
  • per la visura degli atti cartacei, 5 euro per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione
  • per la visura per immobile degli atti censuari e della cartografia da base informativa, 1 euro per ogni identificativo catastale richiesto
  • per ogni altro documento, compresa la visura per soggetto, 1 euro ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10
  • per ogni visura negativa stampata, 1 euro.
 
La circolare, inoltre, precisa che se la richiesta di visura si riferisce al foglio di mappa si applica il tributo speciale catastale di 1 euro per ciascuna particella richiesta. Per la visura dei registri e delle schede di partita, acquisiti nel data base e consultabili per numero di partita, il tributo si applica sulla base della tariffa di 1 euro ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10 presenti nel documento prodotto. Per i prontuari di numero di mappa informatizzati, il costo è di 1 euro per ogni particella richiesta.
Nessun tributo, invece, in caso di navigazione a video sui sistemi informativi se non viene richiesta la produzione del documento visualizzato, per il servizio di consultazione delle rendite catastali disponibile sul sito del Territorio e per il servizio di ricerca dati catastali per codice fiscale accessibile dal sito delle Entrate.
 
Tabella delle tasse ipotecarie
Sempre a partire dal 1° ottobre 2012, per la “trasmissione telematica dell’elenco dei soggetti”, sono dovuti 0,15 euro per ogni soggetto (si tratta dell’elenco delle persone e della tipologia di atto in cui compaiono, come trascrizione, iscrizione o annotazione). Al riguardo, la circolare segnala che la trasmissione telematica di detto elenco è stata attivata con il provvedimento del 26 settembre scorso.
 
Consultazioni personali
Sono esentate dal tributo. L’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale è gratuito solo se la ricerca concerne beni immobili di proprietà, o altro diritto reale di godimento, del richiedente (articolo 6, comma 5-quater, del Dl 16/2012). L’esenzione - precisa la circolare - non riguarda i titolari di diritti reali di garanzia.
Tutti gli altri soggetti (escluso, come già ricordato, gli enti pubblici) scontano i tributi.
La circolare precisa, infine, che sugli acquisti effettuati in comunione legale dei beni, ciascun coniuge può effettuare visure o ispezioni catastali e ipotecarie, anche se non aveva preso parte all’atto.
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