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Normativa e prassi

Atto di donazione formato all’estero:
non c’è obbligo di registrazione

Se il donante è residente in paese straniero e il denaro, donato tramite bonifico, non è un bene ‘esistente’ nello territorio dello Stato italiano, non si applica la tassazione

vignetta

Se il donante è residente all’estero e la somma da donare attraverso conto corrente bancario non costituisce un bene esistente nello territorio dello Stato italiano, l’atto di donazione a favore di un beneficiario residente in Italia non è soggetto ad imposta mancando il presupposto di territorialità. Questa la conclusione della risposta dell’Agenzia all’interpello n. 310 del 24 luglio 2019.

Quesito
Un figlio, residente nel Regno Unito, decide di donare al padre, tramite bonifico bancario, una somma di denaro di non modico valore, che possiede in deposito in un conto corrente costituito nel paese straniero. Il padre istante, beneficiario residente in Italia, chiede alle Entrate se l’operazione rientra nella tassazione prevista per gli atti di successione e donazione.

Risposta
L’Agenzia, nel rispondere all’istante, ripercorre la disciplina relativa all’imposta di donazione, prevista dal Dlgs n. 346/1990 (Tus), ove l’articolo 2 stabilisce che “l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
Pertanto, alla luce del criterio di territorialità, se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ‘esistenti’ sul territorio nazionale.

In base all’articolo 55 del Tus, sono assoggettati a registrazione in termine fisso gli atti di donazione, compresi, come precisa il comma 1-bis del medesimo articolo, gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato…”. La registrazione in termine fisso è prevista anche per gli atti formati all’estero che hanno a oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio nazionale, sempreché il donante sia residente in Italia (articolo 2, comma 1, del Tus) o, nel caso in cui il donante non sia residente, che i beni siano esistenti nel territorio dello Stato italiano (articolo 2, commi 2 e 3, del Tus).

Per stabilire se l’atto di donazione tramite bonifico da parte di un donante resistente nel Regno Unito sia da assoggettare a tassazione in Italia, l’Agenzia segnala che bisogna verificare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato un bene ‘esistente’ nel territorio dello Stato.
Per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre la residenza in Italia del soggetto emittente con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell’atto di donazione. Se manca tale condizione, il bene non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Perciò, il denaro in questione, oggetto della donazione tramite bonifico, non si presume quale bene esistente nello territorio dello Stato, posto che il donante è residente all’estero.
Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.

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